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Stato competente per l’esame della domanda di asilo: annullato un respingimento verso la Grecia.

Una recente sentenza del TAR Puglia

La Grecia negli ultimi anni è divenuta una delle principali porte di ingresso per i migranti diretti in Europa, provenienti da Pakistan, Turchia, Iraq, Afghanistan, Cina e Somalia.

La Grecia ha adeguato la propria normativa alle direttive europee e si è dotata di una legge in materia di asilo, ma i dati non permettono di nascondere la funzione delle politiche in materia di immigrazione: a fronte di un numero sempre crescente di richieste di asilo la percentuale di riconosciuti rifugiati è pari allo 0,3%.

Il trend delle domande di asilo presentate è lo stesso di numerosi paesi europei dell’Europa dell’est dove le domande crescono in maniera esponenziale a fronte di un costante calo degli ingressi di richiedenti asilo nei paesi di più lunga tradizione in materia di asilo, come si può rilevare dai rapporti annuali dell’UNHCR.

Ma la condizione dei richiedenti asilo e la tutela del diritto è in Grecia particolarmente critica.
Centri affollatissimi e con condizioni igieniche drammatiche; baracche ai margini di Patrasso dove vivono persone in attesa di riconoscimento della protezione internazionale, anche minori, completamente privi di assistenza ed accoglienza; percentuali di riconoscimento pari allo 0 e dove nessun cittadino iracheno in questi anni ha visto riconosciuta la propria domanda.

La situazione ha spinto ACNUR e altre organizzazioni internazionali a denunciare le gravi violazioni di diritti umani nel paese e una risoluzione del Parlamento Europeo, adottata l’11 luglio 2007, invitava gli Stati membri, in considerazione della gravissima crisi umanitaria che coinvolge i rifugiati iracheni, a non procedere a trasferimenti o respingimenti verso quegli stati nei quali vi è certezza che le domande dei richiedenti asilo iracheni non verranno esaminate correttamente, come la Grecia.

La normativa europea (Convenzione Dublino II) infatti prevede che in paese deputato all’esame della richiesta di asilo sia il primo paese europeo attraversato dal richiedente asilo. Al momento della richiesta presso le Questure vengono effettuati accertamenti e se emerge che la persona è passata dalla Grecia viene disposto il trasferimento a questo stato che la Convenzione di Dublino stabilisce essere quello competente per l’esame della domanda.
Negli ultimi mesi si è verificata anche una pratica molto più approssimativa, quella dei respingimenti collettivi nei porti italiani, come quello di Ancona, Bari o Venezia.

La Norvegia nel mese di febbraio ha sospeso la Convenzione di Dublino nei confronti della Grecia, e altri tribunali, come quello della Gran Bretagna, hanno adottato lo stesso orientamento. In Italia invece i respingimenti e trasferimenti sono continuati.

La sentenza del TAR Puglia n. 1870 del 24 giugno 2008 può pertanto costituire un importante precedente per modificare l’orientamento dell’Unità Dublino e spingere il governo italiano a posizioni doverose per la tutela dei diritti umani, come quelle della Norvegia.

Il TAR Puglia, chiamato ad esprimersi circa un provvedimento di trasferimento in Grecia emesso dal Ministero dell’Interno nei confronti di un richieste asilo che ha presentato ricorso a motivo delle gravi violazioni dei diritti umani, si esprime in odo molto chiaro, accogliendo la richiesta ed annullando l’atto.
Si legge:
“L’amministrazione si è limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilità di particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino).
L’amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall’UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 (Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato “interrotte”) ed in quello di novembre 2007 (“Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche”).
L’UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008 – esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, “l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso”.
Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall’UNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dall’amministrazione in ordine al carattere di “paese terzo sicuro” della Grecia; le raccomandazioni dell’UNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre l’amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione in merito all’applicabilità, nel caso in esame, dell’art. 3, c. 2 del regolamento CE 343/2003. Per le ragioni esposte, il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.”

Elisabetta Ferri, progetto Melting pot