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Lo Stato di emergenza nazionale e l’istituzione dei nuovi Cie

Un commento dell'Avv. Dario Belluccio

Con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre ed allegata) si è nuovamente utilizzato lo strumento eccezionale previsto dalle leggi sulla protezione civile al fine formale di stabilire misure idonee al “contrasto e la gestione dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia”.

Premesso che provvedimenti del genere necessiterebbero di essere indagati e discussi, dal punto di vista giuridico e sociale, in misura ben maggiore di quanto ora riportato, queste brevi note possono dara un quadro minimo del contesto complessivo attraverso il quale viene gestito il fenomeno migratorio in Italia e degli effetti di ordine generale che da esso ne può derivare.

E’ il caso di ricordare che tali ordinanze, in materia di immigrazione, vengono assunte periodicamente dal P.D.C.M. da circa un decennio (di certo dall’ordinanza n° 3242 del 06.09.2002), così da fare ritenere oggettivamente assenti le ragioni di eccezionalità in esse indicate.

In ogni caso, con questa specifica ordinanza vengono stabiliti i poteri, in deroga a moltissime leggi italiane, del capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.

Questi, ora, può agire in deroga alle leggi (tra l’altro, ma l’elenco che proponiamo, per ragioni di sintesi, è minimo) sulla concessione degli appalti pubblici, sulle norme urbanistiche e paesaggistiche, sulla realizzazione di opere pubbliche, sul mercato del lavoro relativamente al pubblico impiego, sul conferimento di incarichi di natura autonoma, sulla informatizzazione della P.A., sulla espropriazione per pubblica utilità e tanto altro ancora.

Si prevede, inoltre, che per l’istituzione dei nuovi centri di identificazione ed espulsione e dei centri di accoglienza per richiedenti asilo si agirà in deroga alle procedure indicate dagli articoli 14, comma 1, T.U. Immigrazione, e 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 (regolamento di attuazione del primo).

Di fatto, dunque, questa ordinanza si pone anche quale possibile presupposto per l’apertura (già annunciata dal Governo) di nuovi Centri di identificazione ed espulsione (gli ex c.p.t.).

Ancora, si prevede la possibilità di nominare nuovi membri (sostituti) delle Commissioni territoriali competenti sulle domande di protezione internazionale.

Ancora, il capo del citato Dipartimento può autorizzare il personale in servizio presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture e delle Questure e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ad effettuare lavoro straordinario oltre quanto legalmente e contrattualmente previsto; avvalendosi dei Prefetti, può adottare tutti gli interventi necessari all’allestimento, all’ampliamento della disponibilità ricettiva, al miglioramento ed alla manutenzione dei centri di identificazione ed espulsione, dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, dei centri di prima assistenza e soccorso, nonché dei servizi di accoglienza alle frontiere; può provvedere alla realizzazione delle necessarie opere strutturali, infrastrutturali ed accessorie indispensabili alla funzionalità dei centri e all’approvazione dei relativi progetti; può acquisire aree, edifici o locali.

E’ esplicitamente previsto che l’approvazione dei progetti volti alla realizzazione delle opere pubbliche su indicate valga a sostituire pareri, autorizzazioni, visti e nulla osta e comporta variante agli strumenti urbanistici dei comuni ove sono localizzate le opere e comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il provvedimento che si commenta si caratterizza, anche rispetto ai precedenti emanati negli ultimi anni, per la particolare ampiezza dei poteri derogatori della normativa vigente.

Esso deriva, come accennato, dalla legge sulla protezione civile (L. 225/92) la quale prevede la possibilità di dichiarare, con ordinanze come questa, lo stato di emergenza che, salvi i casi di immigrazione e, probabilmente, quelli relativi ai rifiuti in Campania, viene utilizzato in ipotesi di calamità naturali e disastri imprevedibili.

Presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza sono, infatti “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” (art. 2, comma 1, lett. c)).

Ma lo stato di emergenza, così deliberato, dovrebbe in ogni caso fare salvi i principi costituzionali ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, nonché dovrebbe esplicitamente determinare la durata e l’estensione territoriale dei provvedimenti in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi da contrastare con tale eccezionale strumento.

Nel caso che trattiamo, tuttavia, a parte la considerazione di ordine fattuale relativa alla reiterazione pluriannuale del provvedimento di emergenza ed alla strutturalità dei flussi migratori verso i paesi europei, mancano quelle specifiche delimitazioni temporali e spaziali che dovrebbero caratterizzare la legittimità minima di un simile provvedimento (si veda ad esempio l’ordinanza del febbraio 2008, che limitava gli effetti dei provvedimenti assunti alla Sicilia, alla Puglia ed alla Calabria).

Vero è che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, il sopra citato stato di emergenza è stato esteso a tutto il territorio nazionale, ma questo non fa venire meno la possibilità di criticare, anche innanzi alle competenti autorità giudiziarie (nella specie il T.A.R. del Lazio) la legittimità dell’ordinanza, atteso che a mezzo di essa e della questione migratoria si sta producendo un allargamento senza confini delle possibilità di utilizzo e dei campi di incidenza ed estensione dei poteri straordinari ed eccezionali attribuiti dalle leggi sulla protezine civile al Presidente del Consiglio dei Ministri (dalle questioni di lavoro a quelle urbanistiche, ad esempio).

Come dire che l’eccezionalità e la straordinarietà hanno completamente invaso il campo della ordinaria legislazione (anche oltre le questioni migratorie).

Avv. Dario Belluccio