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pubblicato in G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008

Decreto Legislativo n.160 del 3 ottobre 2008

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2004, ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. All’articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Lo straniero puo’ chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di eta’ non inferiore ai
diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive
non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita’ totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d),
non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita’ straniere, in ragione
della mancanza di una autorita’ riconosciuta o comunque quando
sussistano fondati dubbi sulla autenticita’ della predetta
documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base
dell’esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:
«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della
meta’ dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da
ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu’ figli di eta’
inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due
o piu’ familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria
e’ richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio
dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei
familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo
idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero
della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo
pagamento di un contributo il cui importo e’ da determinarsi con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza
biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi’ 3 ottobre 2008
Napolitano

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Maroni, Ministro dell’interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano