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Nuove norme sul diritto di asilo: il commento dell’ASGI

La G.U. n. 247 del 21-10-2008 pubblica il decreto legislativo correttivo delle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di procedura di esame delle domande di asilo . Le nuove norme introducono, tra l’altro, restrizioni alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo, nell’effetto sospensivo del ricorso avverso le decisioni in prima istanza nei confronti dei richiedenti asilo per i quali l’istanza sia stata considerata manifestamente infondata, l’estensione del trattenimento obbligatorio ai richiedenti asilo che siano oggetto di un provvedimento di respingimento al momento del loro arrivo in Italia ed il dimezzamento dei termini di ricorso per i richiedenti asilo trattenuti.

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Con le nuove norme, in vigore dal 5 novembre 2008, si prevede che, in attesa della decisione della Commissione in merito alla domanda di asilo, il Prefetto stabilisca una restrizione della libertà di circolazione del richiedente, circoscrivendola al luogo di residenza.

La previsione suscita dubbi di legittimità in quanto l’art. 7 della Direttiva 2003/09 sugli standard minimi in materia di accoglienza dei richiedenti asilo consente restrizioni alla libertà di movimento dei richiedenti asilo solo in particolari circostanze, mentre la norma che ora entrerà in vigore si intende applicabile alla generalità dei richiedenti asilo. Inoltre, l’art. 7 paragrafo 5 della direttiva europea prevede la possibilità per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria libertà di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall’area loro designata, previa apposita autorizzazione, mentre tale possibilità non viene prevista dall’attuale assetto normativo.

Si sottolinea ugualmente che il decreto legislativo n. 159/20008 intende introdurre delle modifiche correttive alle norme di attuazione della direttiva n. 2005/85/CE, ma quest’ultima nulla prevede in materia di limitazioni alla libertà di movimento dei richiedenti asilo, tematiche semmai di competenza della direttiva n. 2003/09/CE. Pertanto, appare di dubbia legittimità tale nuova previsione in quanto incide su una materia rispetto alla quale la delega attribuita dal Parlamento al governo di intervenire sul recepimento di tale direttiva è venuta in scadenza due anni fa.

Grazie anche agli interventi della delegazione in Italia dell’UNHCR e delle ONG, tra cui l’ASGI, è stata scongiurata l’ipotesi prevista dalla proposta originaria di decreto legislativo che prevedeva l’allontanamento del richiedente asilo prima della scadenza del termine per fare ricorso contro la decisione negativa assunta in prima istanza dalla commissione territoriale e che dunque aboliva tout court l’effetto sospensivo del ricorso. Purtuttavia, l’effetto sospensivo viene negato nei casi in cui la Commissione territoriale abbia emanato un diniego senza l’audizione dell’interessato a causa del suo allontanamento dai centri di accoglienza e di trattenimento ovvero qualora la commissione abbia respinto l’istanza di asilo per manifesta infondatezza dei presupposti ovvero qualora ritenga che l’istanza sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento. In questi casi, tuttavia, il richiedente potrà, contestualmente al deposito del ricorso avverso il diniego dello status, presentare istanza al giudice di sospensione del provvedimento; istanza sulla quale il giudice dovrà esprimersi entro il termine di cinque giorni.

Decisiva in questo senso appare la tematica dell’accesso del richiedente asilo alla giustizia e dunque alla possibilità di usufruire dell’istituto del gratuito patrocinio per accedere all’assistenza di un legale per il deposito di un ricorso e, eventualmente, dell’istanza di sospensiva del provvedimento di diniego alla protezione internazionale. Su questo tema e sulle difficoltà burocratiche e legali manifestatesi in diversi tribunali, si rimanda allo scritto del Prof. Fulvio Vassallo Paleologo, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo e membro del direttivo dell’ASGI.

Un’ulteriore elemento restrittivo contenuto nel nuovo decreto legislativo riguarda l’estensione dell’istituto del trattenimento obbligatorio non solo ai casi richiedenti asilo già espulsi, ma anche a quelli oggetto di un provvedimento di respingimento alla frontiera. Avendo in considerazione l’elevata discrezionalità degli organi di polizia di frontiera nell’emanare tali provvedimenti in occasione dell’arrivo di migranti in condizione di irregolarità, il provvedimento può porre le premesse per una generalizzazione del trattenimento dei richiedenti asilo. La questione non è di poco conto, tenuto presente il fatto che nel sistema normativo così delineato dal nuovo decreto legislativo dall’emanazione o meno di un provvedimento formale di respingimento possono derivare non soltanto conseguenze in materia di diversi regimi di accoglienza, ma anche di procedure diverse di rimedio contro l’eventuale decisione di rigetto assunta in prima istanza dalla commissione territoriale, con il dimezzamento dei termini generalmente previsti per il deposito del ricorso (da trenta a quindici giorni). Tale distinzione non appare conforme all’art. 23 della Direttiva europea, che prevede che i richiedenti asilo che entrano illegalmente nel territorio dello Stato membro e non si presentano tempestivamente presso le autorità competenti per depositare un’istanza d’asilo possono essere trattati differentemente dagli altri richiedenti asilo, ma solo con riferimento alle possibilità di una procedura accelerata, ma non di una compressione del diritto ad un rimedio legale contro le decisioni in prima istanza

Su tali punti, per i quali appare riscontrabile una potenziale violazione delle norme della direttiva europea n. 2008/85/CE, l’ASGI ed il CIR (Consiglio Italiano Rifugiati) hanno presentato lo scorso agosto un apposito memorandum alla Commissione Europea.