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Sentenza del 13 novembre 2008 del TAR di Liguria

Illegittimo diniego rinnovo permesso di soggiorni per mancato aggiornamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 935 del 2008, proposto da:
Ylber Hovi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Vigna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Genova, alla via XX Settembre, 29/16;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento Cat. A 12/2006/Imm n.83 emesso dal Questore di Savona in data 28/09/2006, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex art. 26 comma 5 della legge n. 1034/1971;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21 comma decimo della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato che il provvedimento impugnato fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della mancata comunicazione della variazione del proprio domicilio abituale, in violazione dell’art. 6 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998;
Ritenuto peraltro, sulla scorta della costante giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, II, 19.1.2006, n. 18), che la violazione dell’obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non possa in alcun caso essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e, per l’effetto, al mantenimento del permesso di soggiorno, tale conseguenza non essendo prevista dall’art. 6 comma 8 del D. Lgs. n. 286/1998 ed essendo anzi impedita dall’interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel citato testo unico, il quale prevede tassativamente i casi di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5 comma 5 e 4 del D. Lgs. n. 286/1998);
Considerato che la violazione della disposizione di cui all’art. 6 comma 8 D. Lgs. n. 286/1998 giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 con l’intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Antonio Bianchi, Consigliere
Angelo Vitali, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO