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Decreto Flussi – Sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere

I diversi casi: decesso, cessazione attività, rinuncia

Photo credit: MMRN
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Visti i lunghi tempi di attesa che intercorrono tra la presentazione della domanda attraverso le procedure previste dal decreto flussi ed il reale momento di ingresso del lavoratore, è frequente che il datore di lavoro, per diversi motivi, non sia più disposto ad assumere il lavoratore per cui aveva chiesto il nulla osta tramite Decreto flussi.

Cessazione attività o decesso del datore di lavoro nelle more del rilascio del nulla osta
Se il datore di lavoro decede o l’azienda cessa l’attività prima che sia emesso il nulla osta

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno del 7 luglio 2006

In caso di decesso:

  • è possibile il subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto se si tratta di lavoro domestico.

Il nuovo datore di lavoro – che dovrà in ogni caso provare il possesso dei requisiti previsti – dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l’assunzione del cittadino straniero.

Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.

In caso di cessazione attività:

  • è possibile il subentro nell’assunzione da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, e manifesti l’effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.


Il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all’istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo quindi la successiva procedura prevista per l’assunzione del cittadino straniero.

Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.


  • Rinuncia all’assunzione prima di ritirare il nulla osta emesso

Il subentro di un nuovo datore di lavoro è possibile solamente nei casi di cessazione dell’attività o di decesso del datore di lavoro.

Il datore di lavoro che invece non sia più disposto ad assumere un lavoratore può comunque ritirare il nulla osta in modo da consentire al lavoratore stesso di ottenere il visto di ingresso per motivi di lavoro. In seguito all’ingresso del lavoratore, il datore di lavoro comunica la sua rinuncia allo Sportello Unico permettendo al lavoratore di richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • Rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro dopo l’ingresso in Italia con visto

Ai sensi della Circolare Ministero dell’Interno del 20/08/2007

Se il datore di lavoro che ha ottenuto il nulla osta all’assunzione non intende più assumere il lavoratore straniero, che nel frattempo è già entrato in Italia, lo Sportello Unico autorizza il lavoratore a chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione che autorizza al soggiorno regolare per un periodo di un anno. Il lavoratore può iscriversi al Centro per l’Impiego anche con la sola ricevuta della richiesta del permesso.

Come fare:

  • entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello Stato, il lavoratore deve presentarsi presso lo Sportello Unico per comunicare il suo ingresso in Italia e l’indisponibilità del datore di lavoro;
  • lo Sportello Unico rilascerà un documento che lo autorizza a richiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione alla Questura.

Se nel frattempo è stata individuata la disponibilità all’assunzione da parte di un altro datore di lavoro, datore di lavoro e lavoratore possono presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per stipulare e sottoscrivere un nuovo contratto di soggiorno senza dover richiedere il permesso per attesa occupazione.

  • Assunzione di lavoratore in possesso di ricevuta

Ai sensi della Direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007

Per l’assunzione formale del lavoratore straniero non è necessario attendere la consegna del permesso di soggiorno che, visti i tempi della procedura, frequentemente avviene anche dopo 10 mesi.
Il datore di lavoro è autorizzato all’assunzione del lavoratore straniero in possesso della ricevuta (assicurata postale) di richiesta di permesso di soggiorno.


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