In allegato la sentenza che annulla un provvedimento del Tribunale di Modena con il quale si era respinto il pagamento ad un avvocato che aveva difenso d’ufficio un migrante poi dichiarato irreperibile. Il tribunale di Modena aveva addetto come motivazione “la mancata prova dell’avvenuto espletamento senza risultato delle procedure coattive di pagamento nei confronti dell’imputato”.
La Cassazione afferma invece che, se l’imputato è dichiarato irreperibile dall’Autorità Giudiziaria, l’avvocato potrà ottenere il pagamento del compenso senza dover effettuare nessuna procedura di questo tipo.
Sentenza Corte di Cassazione n.46392 17 dicembre 2008
Compenso a difensore d'ufficio di migrante irreperibile.
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