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Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2009, n. 4537

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali – Ufficio VI c/o il MAE

Con riferimento alla tematica in oggetto e ai numerosi quesiti pervenuti dalle ASL e dalle Regioni, si rappresenta quanto segue.

Il d.lgs. 3.10.2008, n. 160, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 8.1.2007, n. 5 in materia di ricongiungimento familiare, nel ridefinire i requisiti soggettivi ed oggettivi, ha previsto, nel caso di ricongiungimento richiesto per il genitore ultrasessantacinquenne, la dimostrazione del possesso di “un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30.10.2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Nelle more dell’emanazione del decreto di determinazione del contributo, il Ministero dell’interno con circolare del 17 febbraio u.s. ha stabilito che il richiedente è tenuto a stipulare una polizza sanitaria per i genitori, escludendo l’ipotesi dell’iscrizione volontaria. Tale polizza dovrà prevedere, in analogia con quanto richiesto agli stranieri beneficiari del visto per studio, la copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.

Per quanto concerne la durata della polizza, il Ministero dell’interno ha stabilito che la stessa non debba avere scadenza, fermo restando la possibilità di iscrizione volontaria al SSN, non appena sarà emanato il decreto di cui trattasi. Inoltre, per le domande di ricongiungimento presentate, ancora in istruttoria, il richiedente dovrà rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere la polizza a favore dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro 8 giorni dall’ingresso degli stessi e prima della loro presentazione allo Sportello.

Ne deriva, pertanto, che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha titolo all’iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali – prima della stipula della polizza – sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l’onere delle prestazioni fruite. Si chiede agli enti in indirizzo di portare a conoscenza di tutti gli uffici interessati il contenuto della presente nota informativa.

Il direttore dell’ufficio: Ricci