In allegato la circolare del 24 febbraio 2009 con la quale il Ministero della Salute specifica le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009.
In particolare, la circolare specifica che il genitore ultrasessantacinquenne ricongiunto non ha titolo
all’iscrizione obbligatoria e, in caso di prestazioni urgenti ed essenziali – prima della stipula
della polizza – sarà tenuto a corrispondere a proprio carico l’onere delle prestazioni fruite.
Questo significa che, fermo restando l’obbligatorietà di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi di infortunio, malattia e maternità senza data di scadenza, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello stato e prima di recarsi allo Sportello Unico, le prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali elargite prima della stipula della polizza stessa saranno a carico dell’interessato.
– Scarica la circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009
– vai alla circolare del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2009