Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sentenza della corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 5 maggio 2009, causa n. 12584/08 (Sellem c. Italie)

Asilo - L’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE
CAUSA SELLEM c. ITALIA (Ricorso no 12584/08)
SENTENZA

STRASBURGO 5 maggio 2009
Tale sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, e potrà subire delle modifiche formali.

Nella causa Sellem c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione) riunita in una camera composta da:

Ireneu Cabral Barreto, presidente,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş, giudici,

e da Françoise Elens-Pasos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera del consiglio il 14 aprile 2009,

Rende la seguente sentenza adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n° 12584/08) diretto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino tunisino, il signor Ezzedine Ben Edris Sellem (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 13 marzo 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato G. de Carlo, del foro di Milano. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.

3. Il ricorrente allega in particolare che la messa in esecuzione della decisione di espellerlo verso la Tunisia costituirebbe una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

4. Il 18 agosto 2008, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, egli ha inoltre deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito della causa.

.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1967 e risiede a Milano.

A. Le indagini a carico del ricorrente in Italia e il tentativo di espellerlo

1. Il ricorrente risiede in Italia dal 1990. È coniugato con una cittadina tunisina e padre di due bambini in tenera età nati in Italia.

2. Il 23 marzo 2003, presentò alla questura di Milano una richiesta di carta di soggiorno permanente. Il 25 novembre 2004, sollecitò la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo che la questura gli rilasciò il 3 marzo 2005. Il suddetto permesso aveva una validità di due anni..

3. Il 6 novembre 2007, nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, il ricorrente apprese che la procura di Milano aveva avviato a suo carico un’inchiesta penale per terrorismo (articolo 270 bis del codice penale). Il procedimento penale diretto contro di lui è tuttora pendente.

9. Il 26 febbraio 2008, tramite l’avvocato De Carlo, il ricorrente invitò la questura a rilasciargli la carta di soggiorno richiesta nel marzo 2003.

4. Il 3 marzo 2008, l’Ufficio immigrazione della prefettura informò l’avvocato De Carlo che la consegna del permesso di soggiorno al suo cliente, il 3 marzo 2005, aveva chiuso le procedure amministrative avviate dall’interessato il 23 marzo 2003 ed il 25 novembre 2004.

5. Il 4 marzo 2008, l’Ufficio immigrazione informò per lettera l’avvocato De Carlo che il suo cliente doveva presentarsi in prefettura il 13 marzo.

6. Il 13 marzo 2008, la prefettura constatò che il ricorrente non aveva chiesto il rinnovo del suo permesso di soggiorno, scaduto dal 1° marzo 2007, e che quindi soggiornava irregolarmente in Italia. Gli notificò un decreto di espulsione adottato lo stesso giorno.

7. Il giorno stesso, l’avvocato De Carlo domandò alla Corte di adottare, in base all’articolo 39 del suo regolamento, « tutte le misure che avrebbe ritenuto utili nell’interesse del ricorrente » per evitare che questo ultimo venisse espulso. Precisando che il 30 gennaio 2002, il tribunale militare di Tunisi aveva condannato in contumacia il signor Sellem e altre nove persone a dieci anni di reclusione « per avere costituito in tempo di pace un’organizzazione terroristica operante all’estero », sostenne che l’espulsione del suo cliente avrebbe esposto quest’ultimo al rischio di essere torturato, avrebbe violato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare ed avrebbe impedito a sua figlia di sei anni di proseguire la sua scolarità.

14. Il 14 marzo 2008, il presidente della seconda sezione decise di indicare al governo italiano, in applicazione dell’articolo 39 succitato, che era auspicabile, nell’interesse delle parti e del buon svolgimento della procedura innanzi alla Corte, di non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Richiamò l’attenzione del Governo sul fatto che, quando uno Stato contraente non si conforma ad una misura indicata a titolo dell’articolo 39 del regolamento, ciò può comportare una violazione dell’articolo 34 della Convenzione (vedere Mamatkoulov e Askarov c. Turchia [GC], n . 46827/99 e 46951/99, §§ 128-129 e punto 5 del dispositivo, CEDH 2005-I).

8. Il 4 aprile 2008, il Governo depositò in cancelleria una nota dell’Ufficio immigrazione che attestava che l’espulsione del ricorrente era stata sospesa il 14 marzo, conformemente alla decisione della Corte di applicare l’articolo 39 del suo regolamento.

9. Il 15 aprile 2008, il ricorrente impugnò l’ordinanza d’espulsione innanzi al giudice di pace di Milano. Con una decisione del 28 aprile 2008, il giudice di pace accolse la domanda introdotta dal ricorrente e sospese l’espulsione in attesa della conclusione della procedura a Strasburgo.

B. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane

10. Il 10 dicembre 2008, l’Ambasciata d’Italia a Tunisi inviò al ministero tunisino degli Affari Esteri la seguente nota verbale (no 4566):

« « L’Ambasciata d’Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento alle proprie note verbali precedenti ed alla visita in Tunisia della delegazione dei rappresentanti dei ministeri italiani dell’Interno e della Giustizia, svoltasi il 24 luglio scorso, concernenti l’esame delle procedure da seguire in merito ai ricorsi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, presentati da cittadini tunisini, nei cui confronti sono stati emessi o potrebbero essere emessi decreti di espulsione.

L’Ambasciata d’Italia ringrazia il ministero degli Affari Esteri e per suo tramite il ministero della Giustizia e dei diritti dell’uomo per la concreta collaborazione mostrata nei casi già trattati.

Conformemente a quanto convenuto nella riunione del 24 luglio, le autorità italiane si pregiano sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi addizionali specifici che risultano necessari nel contenzioso pendente innanzi alla Corte di Strasburgo tra l’Italia e i cittadini tunisini qui di seguito citati (…)

A tale scopo, l’Ambasciata d’Italia si pregia domandare al ministero degli Affari Esteri di voler adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti assicurazioni specifiche sul cittadino tunisino SELLEM Ezzedine Ben Idris in relazione ai seguenti argomenti :

– che in caso di espulsione verso la Tunisia l’appellante non venga sottoposto a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti ;

– che possa essere giudicato da un tribunale indipendente ed imparziale, secondo procedure che, nel complesso, siano conformi ai principi di un processo equo e pubblico; e, in caso di condanna in contumacia, possa ottenere la riapertura del processo penale a suo carico e, a tale proposito, possa produrre tutti gli elementi pertinenti;

– che durante la sua detenzione, possa ricevere le visite dei suoi avvocati, dei suoi familiari e di un medico.

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a Strasburgo per i suddetti casi è fissata al prossimo 16 dicembre, l’Ambasciata d’Italia sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire al più presto gli elementi richiesti, fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che l’avvocato Costantini, primo segretario dell’ambasciata, possa recarsi al ministero della Giustizia e dei diritti umani per fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.

L’ambasciata d’Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri per l’attenzione che vorrà riservare alla presente nota e coglie l’occasione per rinnovargli i sensi della sua alta considerazione. »

11. Il 3 gennaio 2009, le autorità tunisine fecero pervenire la loro risposta, firmata dall’avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari. Nelle sue parti pertinenti questa risposta è così formulata :

« Nella sua nota verbale del 10 dicembre 2008, l’ambasciata d’Italia a Tunisi ha richiesto, alle autorità tunisine, le assicurazioni qui di seguito riportate, riguardanti il cittadino tunisino Ezzedine SELLEM qualora dovesse essere espulso verso la Tunisia.

(…)

II. E’ opportuno prima di tutto precisare che la persona interessata è stata oggetto di un giudizio in contumacia per adesione ad una organizzazione terroristica operante all’estero oltre che per le sue attività finalizzate al reclutamento di membri per questa organizzazione

Se l’interessato venisse espulso verso la Tunisia, non appena giunto in Tunisia sarà portato innanzi ad un giudice. Potrà quindi esercitare il suo diritto all’opposizione; naturalmente, ai sensi dell’articolo 182 del codice di procedura penale, l’ammissibilità formale dell’opposizione produce l’annullamento delle sentenze impugnate e permette all’interessato di essere giudicato nuovamente e di presentare i mezzi difensivi che riterrà utili.

Al momento della sua comparizione innanzi al giudice, l’interessato beneficerà obbligatoriamente dell’assistenza di avvocati di fiducia. Se dovesse risultare che non ha i mezzi, gli verranno nominati avvocati d’ufficio e le spese saranno a carico dello Stato. In seguito il giudice disporrà la liberazione dell’imputato oppure il suo arresto. Durante tutto il processo, egli fruirà delle seguenti garanzie:

1. La garanzia del rispetto della dignità dell’interessato:Il rispetto della dignità dell’interessato è garantito, esso trae origine dal principio del rispetto della dignità della persona, in qualunque stato si trovi, principio fondamentale riconosciuto dal diritto tunisino e garantito a tutte le persone e più particolarmente ai detenuti il cui status è minuziosamente disciplinato.

È utile a tale proposito ricordare che l’articolo 13, comma 2, della Costituzione tunisina dispone che « ogni individuo che ha perduto la sua libertà è trattato umanamente, nel rispetto della sua dignità ».

La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto dei cittadini che sono sottoposti alla sua giurisdizione e che sostengono di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione (ratificata dalla legge 88-79 dell’11 luglio 1988. Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina n° 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035).

Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l’articolo 101 bis del codice penale definisce la tortura come « un atto con il quale, sono intenzionalmente inflitti ad una persona un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, al fine di ottenere dalla medesima o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o far pressioni su lei o di intimidire o far pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per qualsiasi altro motivo fondato su una forma qualunque di discriminazione. »

Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere di violazioni, così il succitato articolo 101 bis dispone che « è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che, nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.»

Occorre segnalare che, secondo l’articolo 12 della Costituzione, la misura del fermo di polizia è soggetta al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto con provvedimento giudiziario. È vietato sottoporre una persona a detenzione arbitraria. La procedura di fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto dell’integrità fisica e morale del detenuto fra cui in particolare:

– Il diritto della persona sottoposta a fermo di informare, al momento del suo arresto, i membri della sua famiglia.

– Il diritto di domandare durante il fermo di polizia o alla scadere del suo termine di essere sottoposto a visita medica. Questo diritto può eventualmente essere esercitato dai membri della famiglia.

– La durata della detenzione preventiva è disciplinata, la sua proroga è eccezionale e deve essere motivata dal giudice.

Occorre anche notare che la legge del 14 maggio 2001 relativa all’organizzazione carceraria all’articolo primo sancisce che l’obiettivo della medesima legge è la disciplina delle «condizioni detentive nelle carceri al fine di assicurare l’integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo alla vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento. »

Questa disposizione legislativa è rafforzata dall’attuazione di un sistema di controllo destinato ad assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di parecchi tipi di controlli eseguiti da diversi organi e istituzioni:

– Vi è dapprima un controllo giudiziario assicurato dal giudice dell’esecuzione delle pene che, secondo la formulazione dell’articolo 342-3 del codice di procedura penale tunisino, è tenuto a visitare l’istituto penitenziario sito nel distretto di sua competenza, per conoscere le condizioni dei detenuti, dette visite sono in pratica effettuate mediamente due volte a settimana.

– Vi è poi il controllo effettuato dal comitato superiore dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il presidente di questo istituto nazionale indipendente può effettuare visite improvvise negli istituti penitenziari per informarsi sullo stato delle condizioni dei detenuti.

– Vi è anche il controllo amministrativo interno effettuato dai servizi dell’ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei diritti dell’uomo e dell’ispettorato generale che dipende dalla direzione generale delle carceri e della rieducazione. È da notare in questo quadro che l’amministrazione penitenziaria fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori di detto ministero sono magistrati di carriera fatto che costituisce una garanzia supplementare ai fini di un controllo rigoroso delle condizioni detentive.

– Occorre infine segnalare che il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato dal 2005 ad effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle prigioni e nei locali della polizia abilitati ad accogliere i detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati e vengono organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni formulate dal comitato sullo stato dei detenuti.

Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per credere che siano stati commessi maltrattamenti. Si citano due esempi:

– il primo riguarda tre agenti dell’amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto, l’inchiesta aperta a tale proposito ha portato alla condanna dei tre agenti carcerari alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno (sentenza della corte d’appello di Tunisi emessa il 25 gennaio 2002).

– Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato condannato a 15 anni di reclusione per lesioni volontarie che hanno preterintenzionalmente provocato la morte (sentenza emessa dalla corte d’appello di Tunisi il 2 aprile 2002).

Questi due esempi dimostrano come le autorità tunisine non tollerino alcun maltrattamento e non esitino ad intraprendere le azioni necessarie contro i pubblici ufficiali ogni qualvolta vi siano motivi ragionevoli per ritenere che siano stati commessi atti di tale natura.

I pochi casi di condanna per maltrattamenti segnalati nel rapporto presentato dalla Tunisia al Consiglio dei diritti dell’uomo ed al Comitato dei diritti dell’uomo denotano così la volontà politica dello Stato nel perseguire e reprimere qualsiasi tortura o maltrattamento, e questo permette di respingere qualsiasi allegazione di violazione sistematica dei diritti dell’uomo.

In conclusione, è evidente che:

– Se Ezzedine SELLEM verrà espulso verso la Tunisia, sarà presentato ad un giudice e beneficerà dell’assistenza di un avvocato.

– L’interessato potrà esercitare il suo diritto di opposizione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti. Se l’opposizione è ammissibile gli effetti della sentenza vengono annullati e la causa è giudicata nuovamente.

– L’autorità giudiziaria competente deciderà sulla scarcerazione o sull’arresto della persona interessata.

– Ad ogni modo, l’interessato beneficerà di tutte le garanzie offerte dalla legislazione tunisina.

 2. La garanzia di un processo equo alla persona interessata:

Se verrà espulso in Tunisia, l’interessato beneficerà di procedimenti, azioni penali, istruzioni e giudizi che offrano tutte le garanzie necessarie ad un processo equo, e in particolare:

– Il rispetto del principio della separazione tra le autorità dell’accusa, dell’istruzione e del giudizio.

– L’istruzione in materia di crimini è obbligatoria. Obbedisce al principio del doppio grado di giurisdizione (giudice istruttore e sezione istruttoria),

– Le udienze sono pubbliche e rispettano il principio del contraddittorio.

– Ogni persona sospettata di crimine ha diritto all’assistenza di uno o più avvocati. Se necessario le viene nominato un avvocato di ufficio e le spese sono a carico dello Stato. L’assistenza dell’avvocato prosegue per tutte le tappe del procedimento: istruzione preparatoria e fase di giudizio.

– L’esame dei crimini è di competenza delle corti criminali che sono formate da cinque magistrati, questa formazione allargata rafforza le garanzie dell’imputato.

– Il principio del doppio grado di giurisdizione in materia criminale è sancito dal diritto tunisino. Il diritto di proporre appello avverso le sentenze di condanna è quindi un diritto fondamentale per l’imputato.

– La condanna può essere resa soltanto sulla base di prove solide che sono state oggetto di dibattimento in contraddittorio innanzi alla autorità giudiziaria competente. Anche la confessione dell’imputato non è considerata prova determinante. Questa posizione sarà confermata dalla sentenza della Corte di cassazione tunisina n° 12150 del 26 gennaio 2005 con la quale la Corte ha affermato che la confessione estorta con violenza è nulla ed è considerata come non avvenuta e questo, in applicazione dell’articolo 152 del codice di procedura penale che dispone che: « la confessione, come qualsiasi altro elemento di prova, è lasciata alla libera valutazione dei giudici ». Il giudice deve quindi valutare tutte le prove che gli sono presentare al fine di decidere la forza probante da conferire a dette prove secondo la sua intima convinzione.

3. La Garanzia del diritto di ricevere visite:

Se l’arresto della persona interessata viene deciso dall’autorità giudiziaria competente, essa beneficerà dei diritti garantiti ai detenuti previsti dalla legge del 14 maggio 2001 relativa all’organizzazione carceraria. Questa legge sancisce il diritto di ogni imputato di ricevere la visita dell’avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente carcerario, nonché la visita dei familiari. Se viene deciso il suo arresto, l’interessato godrà di questo diritto conformemente alla legislazione vigente e senza alcuna restrizione.

4. La garanzia del diritto di beneficiare di cure mediche:

La legge precitata relativa all’organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto gratuitamente a cure e medicinali all’interno delle prigioni e, in mancanza, nelle strutture ospedaliere. Inoltre, l’articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell’esecuzione delle pene a sottoporre il condannato a esame medico.

Se viene deciso l’arresto della persona interessata, essa sarà sottoposta a esame medico non appena entrata nell’istituto penitenziario. Potrà, peraltro, fruire successivamente di un controllo medico nell’ambito di esami periodici. In conclusione l’interessato fruirà di un regolare controllo medico come ogni detenuto e di conseguenza non occorre autorizzare un altro medico a visitarlo.

Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana fornendole tutte le informazioni e i dati utili alla sua difesa nella procedura pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo».

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

12. I ricorsi che in Italia è possibile proporre avverso un decreto di espulsione e le regole che in Tunisia disciplinano la riapertura di un processo in contumacia sono descritte nella sentenza Saadi c. Italia ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008).

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

13. Nella sentenza Saadi già citata si trova la descrizione dei seguenti testi, documenti, internazionali e fonti di informazioni: l’accordo di cooperazione in materia di lotta contro la criminalità firmato dall’Italia e dalla Tunisia e l’accordo di collaborazione tra la Tunisia, l’Unione europea ed i suoi Stati membri (§§ 61-62); gli articoli 1, 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato (§ 63) ; le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (§ 64); i rapporti di Amnesty International (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-79) riguardanti la Tunisia; le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (§§ 80-81); il rapporto del Dipartimento di Stato americano sui diritti umani in Tunisia (§§ 82-93); le altre fonti di informazioni relative al rispetto dei diritti umani in Tunisia (§ 94).

14. Dopo l’adozione della sentenza Saadi, Amnesty International ha pubblicato il suo rapporto annuale 2008. Le parti pertinenti della sezione di questo rapporto consacrato alla Tunisia sono riferite nella sentenza Ben Khemais c. Italia, no 246/07, § 34, … 2009).

15. Nella sua risoluzione 1433(2005), relativa alla legalità della detenzione di persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha chiesto al governo americano, tra l’altro, « di non rinviare o trasferire i detenuti basandosi sulle « assicurazioni diplomatiche » di paesi che notoriamente ricorrono con sistematicità alla tortura e in tutti i casi in cui la mancanza del rischio di maltrattamenti non sia fermamente provata ».
IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

16. Il ricorrente ritiene che l’esecuzione della sua espulsione lo esporrebbe al rischio di trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione. Questa norma recita :

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

17. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

18. La Corte constata che questo motivo non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Nel merito

1. Argomentazioni delle parti

19. Il ricorrente rinvia alle indagini condotte da Amnesty International e dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, che dimostrerebbero che in caso di espulsione verso la Tunisia sarebbe esposto ad un rischio concreto e serio di violazione dei diritti garantiti dall’articolo 3 della Convenzione.

20. Il Governo sottolinea che la Tunisia ha ratificato i più importanti strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, ivi compresi il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali culturali, e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Ricorda anche che nel 1995 la Tunisia ha firmato con l’Unione Europea un accordo in virtù del quale la questione del rispetto delle libertà fondamentali e dei principi democratici è un elemento del dialogo politico tra i firmatari. Esso sottolinea del resto che le autorità tunisine permettono alla Croce Rossa internazionale di visitare le prigioni.

21. Secondo il parere del Governo, si può presumere che la Tunisia non si tirerà indietro dagli obblighi che le spettano in virtù dei trattati internazionali.

22. Inoltre, il sistema giuridico italiano prevederebbe delle garanzie per la persona – ivi compresa la possibilità di ottenere lo status di rifugiato – che renderebbero « praticamente impossibile » un rimpatrio contrario alle esigenze della Convenzione.

23. Il Governo argomenta ancora che le allegazioni relative ad un pericolo di morte o al rischio di essere esposto alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono essere sostenute da adeguati elementi di prova; e, che nella fattispecie, il ricorrente non ha né prodotto elementi precisi a tale proposito né ha fornito spiegazioni dettagliate, ma si è limitato a descrivere una situazione pretesamente generalizzata in Tunisia. Le « fonti internazionali » citate dal ricorrente sarebbero vaghe e non pertinenti, come pure gli articoli di stampa prodotti dall’interessato.

24. Il Governo rinvia alle assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tunisine nelle quali vede il risultato di un dialogo intergovernativo molto fruttuoso. Queste assicurazioni garantirebbero una protezione adeguata del ricorrente contro il rischio di subire, in Tunisia, trattamenti vietati dalla Convenzione.

25. Esso sottolinea che le autorità tunisine hanno accompagnato dette assicurazioni con una « lunga e rassicurante spiegazione, in fatto ed in diritto, delle ragioni per le quali occorre credervi », e ritiene che la loro buona fede non dovrebbe essere messa in dubbio. Esso aggiunge che l’effettivo rispetto di queste assicurazioni potrà essere verificato al momento dei controlli del Comitato superiore dei diritti dell’uomo e della Croce Rossa, nonché durante le visite degli avvocati e dei parenti del ricorrente.

26. Secondo il Governo, l’impossibilità per il rappresentante del ricorrente innanzi alla Corte di visitare il suo cliente se detenuto in Tunisia si spiega con il fatto che questo Stato non ha aderito alla Convenzione. Sarebbe quindi ragionevole non permettere le visite di avvocati stranieri che operano al di fuori del quadro nazionale e internazionale nel quale si iscrive la Tunisia. A tale proposito, il Governo osserva che l’interessato potrà, se lo desidera, dare mandato ad avvocati tunisini da lui scelti affinché procedano, in collaborazione con i loro omologhi italiani, alla preparazione della sua difesa innanzi alla Corte.

27. Secondo il Governo, le assicurazioni date dalla Tunisia sono tranquillizzanti per quanto riguarda la sicurezza ed il benessere del ricorrente come pure per quanto riguarda il rispetto del suo diritto ad un processo equo. Sottolineando che la Corte stessa, nella causa Saadi prima citata, ha domandato se assicurazioni di questo tipo fossero state richieste ed ottenute, il Governo ritiene che, senza che vengano rimesse in discussione, i principi affermati dalla Grande Camera devono essere adattati alle particolari circostanze fattuali del caso di specie..

2. Valutazione della Corte

28. I principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione, agli elementi da considerare per valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione e alla nozione di « tortura » e di « trattamenti inumani e degradanti » sono riassunti nella sentenza Saadi (succitata, §§ 124-136), nella quale la Corte ha anche riaffermato l’impossibilità di valutare il rischio di maltrattamenti ed i motivi invocati per l’espulsione al fine di determinare se la responsabilità di uno Stato è coinvolta sul terreno dell’articolo 3 (§§ 137-141).

29. La Corte ricorda le conclusioni alle quali essa è pervenuta nella causa Saadi succitata (§§ 143-146), che erano le seguenti :

– i testi internazionali pertinenti documentano casi numerosi e regolari di tortura e di maltrattamenti inflitti in Tunisia a persone sospettate o riconosciute colpevoli di terrorismo ;

– questi testi descrivono una situazione preoccupante ;

– le visite del Comitato internazionale della Corte Rossa nei luoghi di detenzione tunisini non possono eliminare il rischio di sottomissione a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione.

30. La Corte non scorge nella fattispecie alcuna ragione per ritornare su queste conclusioni che sono peraltro confermate dal rapporto 2008 di Amnesty International relativo alla Tunisia (vedere il precedente paragrafo 20). Essa nota inoltre che in Italia, il ricorrente è stato accusato di far parte di un’organizzazione terroristica integralista (vedere il precedente paragrafo 8). Inoltre, il ricorrente è stato condannato in Tunisia per appartenenza, in tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. (vedere il precedente paragrafo 13).

31. In queste condizioni, la Corte ritiene che nel caso di specie, fatti seri e accertati portano a concludere che esiste un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione se venisse espulso verso la Tunisia. (vedere, mutatis mutandis, Saadi, succitata, § 146). Rimane da verificare che se le assicurazioni diplomatiche fornite della autorità tunisine siano sufficienti per eliminare questo rischio.

32. A tale proposito la Corte ricorda, in primo luogo, che l’esistenza di testi interni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono da sole sufficienti ad assicurare una adeguata protezione dal rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fonti affidabili documentano pratiche delle autorità – o tollerate da queste ultime – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, succitata, § 147 in fine). In secondo luogo, spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni fornite dallo Stato di destinazione forniscano, nella loro effettiva applicazione, una sufficiente garanzia per la protezione del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal c. Regno Unito, Recueil des arrêts et décisions 1996 V, § 105, 15 novembre 1996). L’importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende in effetti, in ogni caso, dalle circostanze prevalenti all’epoca considerata. (Saadi, succitata, § 148 in fine).

33. Nel presente caso di specie, l’avvocato generale della direzione generale dei servizi giudiziari ha assicurato che la dignità umana del ricorrente verrebbe rispettata in Tunisia, che non sarebbe sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o ad una detenzione arbitraria, che beneficerebbe di cure sanitarie appropriate e che potrebbe ricevere le visite del suo avvocato e dei membri della sua famiglia. Oltre alle leggi tunisine pertinenti ed ai trattati internazionali firmati dalla Tunisia, queste assicurazione si basano sui seguenti elementi :

– i controlli praticati dal giudice dell’esecuzione delle pene, dal comitato superiore dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (istituzione nazionale indipendente) e dal servizio dell’ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei Diritti dell’uomo ;

– due casi di condanna di agenti dell’amministrazione penitenziaria e di un agente di polizia per maltrattamenti ;

– la giurisprudenza interna ai sensi della quale una confessione estorta con costrizione è nulla e considerata come non avvenuta

34. La Corte nota, tuttavia, che non è certo che l’avvocato generale della direzione generale dei servizi giudiziari fosse competente per fornire queste assicurazioni in nome dello Stato (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, no 2440/07, § 73, 23 ottobre 2008). Inoltre, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie e affidabili hanno indicato che le allegazioni di maltrattamenti non venivano esaminate dall’autorità tunisine competenti (Saadi, succitata, § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di agenti dello Stato per lesioni su detenuti non sarebbe sufficiente a eliminare il rischio di simili trattamenti né a convincere la Corte dell’esistenza di un effettivo sistema di protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le assicurazioni date saranno rispettate. A tale proposito, la Corte ricorda che nel suo rapporto 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato soprattutto che, benché numerosi detenuti si siano lamentati di essere stati torturati mentre si trovavano sottoposti a fermo di polizia, « le autorità non hanno praticamente mai condotto inchieste né preso misure per portare innanzi alla giustizia i presunti torturatori ».

35. Inoltre, nella sentenza Saadi succitata (§ 146), la Corte ha constatato una reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti che difendono i diritti dell’uomo, quali Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 prima citato, Amnesty International ha peraltro notato che benché sia stato aumentato il numero dei membri del comitato superiore dei diritti umani, quest’ultimo « non includerebbe organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti fondamentali ». L’impossibilità per il rappresentante del ricorrente innanzi alla Corte di rendere visita al suo cliente se detenuto in Tunisia conferma la difficoltà di accesso dei prigionieri tunisini a legali stranieri indipendenti anche quando essi sono parti nei procedimenti giudiziari pendenti innanzi alle giurisdizioni internazionali. Queste ultime rischiano dunque, una volta che un ricorrente è espulso in Tunisia, di trovarsi nell’impossibilità di verificare la sua situazione e di conoscere eventuali doglianze che potrebbe sollevare in merito ai trattamenti ai quali viene sottoposto (Ben Khemais, succitata, § 63).

36. In queste circostanze la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo la quale le assicurazioni fornite nel presente caso di specie offrono una efficace protezione contro il serio rischio che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione (vedere, mutatis mutandis, Soldatenko, succitata, §§ 73-74). Essa ricorda invece il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di maltrattamenti non sia seriamente documentata (vedere il precedente paragrafo 22).

37. Pertanto la decisione di espellere l’interessato verso la Tunisia violerebbe l’articolo 3 della Convenzione se venisse messa in esecuzione.

II. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

38. Il ricorrente lamenta la mancanza di equità del processo penale a suo carico in Tunisia. Invoca l’articolo 6 della Convenzione.

39. Il Governo ritiene che questo motivo di ricorso non possa essere tenuto in considerazione.

40. La Corte considera che questo motivo di ricorso è ricevibile (Saadi, succitata, § 152). Tuttavia, avendo constatato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituirebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (vedere il precedente paragrafo 44) e non avendo alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione, essa non ritiene necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso di espulsione verso la Tunisia, si configurerebbe anche la violazione dell’articolo 6 della Convenzione (Saadi, summenzionata, § 160).

III. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

41. Il ricorrente sostiene che la sua espulsione verso la Tunisia lo priverebbe dei legami affettivi con sua moglie e con i suoi due figli residenti in Italia. Esso invoca l’articolo 8 della Convenzione che è così formulato :

« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della saluto o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. »

42. Il Governo ritiene che questo motivo di ricorso non possa essere preso in considerazione.

43. La Corte considera ricevibile questo motivo di ricorso (Saadi, succitata, § 163). Tuttavia, avendo constatato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituirebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (vedere il precedente paragrafo 44) e non avendo alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente decisione, essa non ritiene necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in caso di espulsione verso la Tunisia, si configurerebbe anche la violazione dell’articolo 6 della Convenzione (Saadi, succitata, § 170).

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

77. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-tocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”

A. Danno

44. Il ricorrente domanda 25.000 euro (EURO) per il danno materiale che ritiene aver subito. Egli sostiene che questa somma copre il mancato guadagno derivante dalla sua situazione irregolare a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Egli domanda inoltre 10.000 euro per il danno morale.

45. Il Governo vi si oppone.

46. La Corte ricorda che essa è in grado di concedere somme a titolo di equa soddisfazione previste dall’articolo 41 quando la perdita o i danni reclamati sono stati causati dalla violazione constatata, in quanto non si ritiene che lo Stato versi somme per danni che non sono a lui imputabili (Perote Pellon c. Spagna, no 45238/99, § 57, 25 luglio 2002).

47. Nella fattispecie, la Corte ha constatato che la messa in esecuzione dell’espulsione del ricorrente verso la Tunisia violerebbe l’articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, non ha rilevato violazioni della Convenzione in ragione della sua situazione irregolare. Quindi essa non scorge alcun nesso di causalità tra la violazione constatata nella presente sentenza ed il pregiudizio materiale allegato dal ricorrente (Saadi summenzionata, § 187).

48. Per quanto riguarda il pregiudizio morale subito dal ricorrente, la Corte ritiene che la constatazione che l’espulsione, se fosse messa in esecuzione, configurerebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, rappresenti un’equa soddisfazione sufficiente (Saadi summenzionata, § 188).

B. Spese legali

49. Il ricorrente domanda il rimborso delle spese affrontate innanzi al giudice di pace di Milano che quantizza in 1.623 EURO. Ha anche chiesto il rimborso delle spese che si riferiscono alla procedura innanzi alla Corte che secondo lui ammontano a 22.700 EURO.

50. Il Governo considera eccessive queste somme.

51. La Corte ricorda che, quando constata una violazione della Convenzione, essa può accordare ai ricorrenti il pagamento delle spese da loro affrontate innanzi alle autorità giudiziarie nazionali per prevenire o far correggere la citata violazione. Occorre anche che di tali spese ne venga provata la realtà, la necessità e la congruità del loro ammontare (vedere, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera del 13 luglio 1983, serie A no 66, § 36, e la sentenza Hertel c. Svizzera, del 25 agosto 1998, Recueil 1998-VI, § 63). La Corte considera che le spese che si riferiscono al ricorso innanzi al giudice di pace di Milano sono state affrontate per prevenire le violazioni derivanti dall’eventuale messa in esecuzione del decreto di espulsione. La Corte concede quindi la somma domandata dal ricorrente a questo titolo.

52. Per quanto riguarda le spese legali che si riferiscono alla presente procedura, la Corte giudica eccessiva la domanda del ricorrente e, decidendo secondo equità, decide di concedergli 5.000 EURO a questo titolo.

C. Interessi moratori

53. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse dell’operazione di rifinanziamenteo marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

1. Dichiara il ricorso ricevibile ;

2. Dichiara che nell’eventualità venga messa in esecuzione la decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia, vi sarebbe violazione dell’articolo 3 della Convenzione ;

3. Dichiara che non è ugualmente necessario esaminare se la messa in esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia violerebbe anche gli articoli 6 e 8 della Convenzione ;

4. Dichiara che la constatazione di violazione rappresenta un’equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi pregiudizio morale subito dal ricorrente ;
5. Dichiara

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione 6.623 EURO (seimilaseicentoventitre euro), per le spese legali, più qualsiasi altra somma che potrà essere dovuta a titolo di imposta dal ricorrente ;

b) che a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice il cui tasso è pari a quello dell’operazione di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
6. Rigetta nel resto la domanda di equa soddisfazione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Françoise Elens-Pasos
Ireneu Cabral Barreto

Cancelliere aggiunta
Presidente

P.T.C.

Il traduttore

Rita Carnevali