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Tribunale di Bari – Assegno di invalidità anche con il permesso di soggiorno

a cura dell'Avv. Dario Belluccio

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con dispositivo di sentenza del 18.05.2009 ha accolto il ricorso di una cittadina della Repubblica Federale di Jugoslavia rivolto ad ottenere l’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della Legge 118/1971.

La domanda della ricorrente era rivolta ad accertare il diritto all’assegno di invalidità pur in mancanza del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. La richiesta avanzata in via amministrativa dalla cittadina straniera, infatti, era stata rigettata dai competenti organi in virtù dell’art. 80, co. 19 della Legge Finanziaria per l’anno 2001 (L. 388). Tale legge, difatti, oltre agli ordinari requisiti, per le persone non comunitarie richiede anche il possesso della Carta di soggiorno (oggi Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo).

L’inps è stato condannato al pagamento della corresponsione della relativa prestazione ed al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Nonostante le precedenti sentenze della Corte costituzionale n° 306/2008 – con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 80, co. 19, L. 388 del 2001 e dell’art. 9 D.Lgs. 286/2003 in quanto non consentivano di usufruire dell’indennità di accompagnamento in mancanza del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo – e n° 11 del 14/23 gennaio 2009 – che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle stesse norme nella parte in cui non consentono l’attribuzione della pensione di inabilità in favore di chi abbia solo il permesso di soggiorno e non anche il su citato Permesso Ce – l’Inps continua a negare le prestazioni differenti dall’indennità di accompagnamento e dalla pensione di inabilità sulla scorta della citata norma della legge Finanziaria per l’anno 2001. Questo comporta che, in caso di rigetto dell’istanza amministrativa, occorrerà adire il competente Magistrato e dimostrare il buon diritto ad ottenere la prestazione richiesta.

Ricordiamo che l’assegno mensile di cui all’art. 13, L. 118/1971 costituisce un diritto in favore delle persone invalide civili di età compresa fra i diciotto ed i sessantaquattro anni. I requisiti per ottenerlo sono l’accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, il mancato svolgimento di attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione invalidante sussiste, un determinato limite di reddito annuo. Per le persone non comunitarie è necessario, altresì, un permesso di soggiorno rinnovabile (non il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, secondo la sentenza del Tribunale di Bari). E’ da segnalare che, pur a seguito delle sentenze della Corte costituzionale su indicate, non è stato ancora chiarito se sia anche necessario dimostrare, sempre solo per i cittadini di Paesi non comunitari, la regolare residenza in Italia per i 5 anni che sarebbero, in ipotesi, serviti ad ottenere il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
In caso di riconoscimento del diritto alla prestazione di cui all’art. 13, Legge 118/1971, al richiedente spetterà un assegno mensile per tredici mensilità annue.