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Sanatoria colf e badanti 2009 – Le Faq del Ministero dell’Interno

Tutte le risposte del Viminale

1. Da quando sono in vigore le procedure per l’emersione?
Dal 21 agosto è possibile scaricare dai siti del Ministero dell’Interno, del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e
dell’Agenzia delle Entrate il mod. F24 “Versamenti con elementi
identificativi” per il pagamento del contributo forfettario di 500 euro.
Il programma per la compilazione dell’istanza sarà scaricabile dal sito
del Ministero dell’Interno alla fine del mese di agosto, mentre il modulo
di istanza sarà scaricabile dal 1° settembre.
La procedura on line per l’inoltro della domanda sarà attiva dal 1° al 30
settembre 2009.

2. Dove posso reperire i modelli F24 “Versamenti con elementi
identificativi”?

I modelli F24 “Versamenti con elementi identificativi” sono reperibili on
line sul sito del Ministero dell’Interno, su quello del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e su quello dell’Agenzia
delle Entrate e possono essere stampati direttamente per effettuare il
pagamento del contributo forfettario di 500 euro.

3. Devo presentare domanda per un domestico e una badante,
posso fare un unico versamento utilizzando lo stesso modello F24
“Versamenti con elementi identificativi”?

Sì, è possibile utilizzare lo stesso modello F24 “Versamenti con
elementi identificativi” per regolarizzare la posizione contributiva di uno
o più lavoratori, avendo cura di compilare per ogni lavoratore dichiarato
una riga del modulo stesso.

4. Pagando il contributo di 500 euro mi verranno chiesti altri
versamenti arretrati?

Il contributo è rivolto a fornire la copertura assistenziale e previdenziale
del periodo 1° aprile – 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009).
Per il
periodo precedente, i datori di lavoro che abbiano indicato nella
domanda di emersione una data di inizio del rapporto di lavoro
antecedente al 1° aprile, saranno invitati dall’INPS a compilare
l’apposito mod. LD15-ter, scaricabile dal sito dell’Istituto stesso.

5. Il mio documento ha una numerazione inferiore a 17 caratteri.
Cosa devo indicare nella compilazione del mod. F24 “Versamenti
con elementi identificativi”?

In caso di numerazione del documento inferiore a 17 caratteri si deve
riportare la numerazione reale, senza aggiunta di zeri o di altri segni.

6. Il lavoratore extracomunitario per il quale intendo presentare
domanda di emersione è privo di passaporto. Come devo
compilare il modello F24 nel campo “elementi identificativi”?

Nel campo “elementi identificativi” del relativo modello F24 può essere
indicato anche il numero di un altro documento equipollente valido per
l’ingresso in Italia, purchè sia lo stesso che sarà indicato nel modulo di
dichiarazione di emersione.
I documenti equipollenti al passaporto
sono:
– documento di viaggio per apolidi
– documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di
protezione sussidiaria)
– titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento
di viaggio dall’Autorita’ del paese di cui sono cittadini)
– lasciapassare delle Nazioni Unite
– documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al
personale militare di una forza della NATO
– libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l’esercizio della loro
attivita’ professionale
– documento di navigazione aerea
– carta d’identita’ valida per l’espatrio per i cittadini di uno Stato dell’Unione
Europea
– carta d’identita’ ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti
all’Accordo Europeo sull’abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)
Se il lavoratore è privo di documenti idonei non può essere
regolarizzato.

7. Quale reddito occorre prendere in considerazione? L’imponibile, il
lordo o il netto?

Il reddito è richiesto solo in caso di sostegno al lavoro familiare ed è il
reddito imponibile (al lordo delle imposte).

8. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro
possono essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla
dichiarazione dei redditi?

Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può
essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito
esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità).
Tale reddito dovrà comunque essere certificato.

9. Quali familiari possono integrare il reddito?
Il cumulo dei redditi è previsto solo per il nucleo familiare, intendendo
per famiglia quella prevista dalla normativa vigente, ossia i familiari che
hanno la medesima residenza.

10. Sono una persona anziana e vivo solo. Vorrei regolarizzare la
sig.ra che mi aiuta in casa ma non ho reddito sufficiente, come
posso fare?

Per regolarizzare le badanti non occorre certificare il possesso di un
reddito ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione
dell’autosufficienza.

11. Vorrei regolarizzare la badante di mia madre che vive in città
diversa dalla mia. Posso fare la domanda? Devo dimostrare i
redditi?

Si, la domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo
Sportello competente in base alla provincia ove la badante lavora. E’
sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione
dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito
minimo.

12. Sono un cittadino extracomunitario in Italia da dieci anni e sono
un commerciante benestante ma solo qualche mese fa ho chiesto
la carta di soggiorno e non mi è stata ancora rilasciata. Posso fare
la domanda per regolarizzare la baby sitter di mia figlia?

Sì, la dichiarazione può essere presentata anche dal cittadino straniero
in possesso della ricevuta di richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di
soggiorno).

13. Vorrei regolarizzare la mia badante il cui passaporto è in
scadenza. Posso procedere lo stesso?

E’ necessario esibire un documento in corso di validità (passaporto o
altro documento equipollente) al momento della stipula del contratto di
soggiorno. Nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata indicando un
documento scaduto o qualora il documento indicato sulla domanda sia
scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso
dovrà comunque essere esibita al momento della convocazione presso
lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

14. Devo fare richiesta per due badanti, una che assiste mia madre,
una che assiste mio suocero. Che certificato medico devo
presentare allo Sportello?

Per ciascun congiunto dovrà essere presentato il certificato attestante
la non autosufficienza.

15. Ho presentato domanda di nulla osta al lavoro per un cittadino
straniero nel 2007; mi è stato comunicato che l’istanza è migrata
nel decreto flussi 2008 ed è stata ammessa per la valutazione.
Presentando una nuova istanza, la vecchia decade
automaticamente? Come mi devo comportare?

La comunicazione che la domanda è migrata nel 2008 significa che lo
Sportello Unico per l’Immigrazione competente ha iniziato a valutare le
domande relative al decreto flussi 2008. La relativa convocazione verrà
effettuata sulla base dell’ordine cronologico di acquisizione della
domanda da parte del sistema.
La domanda di emersione deve essere presentata solo nel caso in cui lo
straniero sia già presente sul territorio nazionale; in questo caso,
nell’istanza va indicato di aver già prodotto domanda sulla base del
decreto flussi ed automaticamente si rinuncia all’istanza già presentata.

16. Devo regolarizzare una badante. Se dopo la presentazione della
domanda, in attesa di esser chiamato per la firma del contratto, la
persona non autosufficiente cessa di vivere la domanda viene
rigettata?

In caso di decesso del datore di lavoro, la domanda viene rigettata,
ferma restando la possibilità, per i familiari dello stesso, di subentrare
nell’assunzione.

17. Sono un datore di lavoro impossibilitato a sottoscrivere il contratto
di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Chi può
sostituirmi?

In caso di presenza di coniuge, figli, o altri parenti in linea retta o
collaterale fino al 3° grado, essi possono sottoscrivere per conto del
proprio congiunto, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000, relativo agli
impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato a sottoscrivere.
Altrimenti, si deve far ricorso ad apposita delega notarile.

18. Devo pagare la marca da bollo come nel caso di domanda sulla
base del decreto flussi?

Sì, va pagata la marca da bollo di euro 14,62 e nella domanda va
indicato il numero del codice a barre della marca stessa, che dovrà
essere esibita al momento della convocazione presso lo Sportello Unico.

19. Posso regolarizzare uno straniero colpito da provvedimento di
espulsione?

E’ possibile regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul
soggiorno. Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e
sicurezza dello Stato o espulsi perché appartenenti ad una delle
categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del Testo Unico
sull’Immigrazione. Sono altresì esclusi coloro che risultino non
ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni
internazionali o perché condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e
381 del codice di procedura penale.

20. E’ consentita la domanda di emersione per un lavoratore impiegato
come collaboratore domestico per 15 ore settimanali?

No, è possibile l’assunzione da parte di un unico datore di lavoro per
orari di lavoro settimanali non inferiori a 20 ore.

21. E’ possibile presentare domanda di emersione per un lavoratore
straniero domestico regolarmente soggiornante ma non abilitato a
svolgere attività lavorativa oppure con permesso di soggiorno
scaduto da più di 60 giorni il cui rinnovo sia stato richiesto oltre i
termini?

La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che
occupino, alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri
comunque presenti sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale istanza
può essere presentata anche in favore di stranieri che, pur regolarmente
presenti sul territorio nazionale, non potevano essere assunti in quanto
privi del titolo di soggiorno che li abilitasse allo svolgimento di un’attività
lavorativa (turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.). Tale
ipotesi comprende anche il caso di straniero con permesso di soggiorno
scaduto da oltre 60 giorni e per il quale non sia stato richiesto nei termini
il rinnovo.

22. Come posso certificare che il lavoratore clandestino è alle mie
dipendenze da più di tre mesi alla data del 30 giugno? Ovviamente
non esiste contratto, ci sono moduli o autocertificazioni da
produrre?

Lo stesso modulo di domanda di emersione costituisce una
autocertificazione di quanto in esso dichiarato.
La presentazione di falsa dichiazione o l’utilizzo di documenti contraffatti
costituisce reato.

23. Quando potrò ottenere la ricevuta di presentazione della domanda
di emersione?

La ricevuta di presentazione della domanda di emersione sarà
scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno a decorrere da massimo 72
ore dall’invio della domanda e rimarrà a disposizione nel sito stesso a
tempo indeterminato. Qualora decorse le 72 ore la ricevuta non fosse
ancora disponibile, ci si potrà rivolgere all’Help Desk per la risoluzione
del problema.

24. Sono un operatore di una Associazione che ha stipulato con i
Ministeri dell’Interno e del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali un Protocollo di intesa per attività di informazione e di
assistenza in materia di procedura di ricongiungimento familiare.
Per operare anche a supporto dei datori di lavoro in questa
procedura di emersione occorre un nuovo accreditamento o è
sufficiente quello già ottenuto?

No, non occorre un ulteriore accreditamento, è sufficiente quello di cui si
è già in possesso.

25. Il forfait di 500 euro per i contributi deve essere versato entro il 1°
settembre o può essere pagato contestualmente alla domanda di
regolarizzazione?

Il contributo forfetario di 500 euro può essere pagato in qualsiasi
momento fino al 30 settembre. La domanda di emersione va fatta dopo
aver pagato il contributo forfetario perché sulla domanda vanno indicati
gli estremi del versamento.

26. Cosa accade al datore di lavoro nel caso di rigetto dell’istanza di
emersione per cause riguardanti lo straniero (es. inammissibilità
Schengen etc.) che il datore di lavoro non poteva conoscere?

Le cause ostative concernenti il lavoratore emergono da accertamenti in
esclusivo possesso degli organi di P.S.e quindi difficilmente conoscibili
dal datore di lavoro con l’ordinaria diligenza sia al momento in cui ha di
fatto assunto lo straniero sia alla data in cui presenta la domanda di
emersione. Si ritiene pertanto che la responsabilità del datore di lavoro
riemerga nella sola ipotesi di mantenimento del rapporto di lavoro
irregolare, successivamente alla notifica del provvedimento di rigetto.

27. Nel caso si sia già ottenuto il nulla osta al lavoro a valere sul
decreto flussi 2007 – 2008, ma il lavoratore non abbia provveduto a
richiedere il visto di ingresso presso l’Ambasciata Italiana
competente, si può presentare domanda di emersione?

Si, è possibile.

28. Nelle istruzioni del modello EM viene richiesta la documentazione
dell’effettiva disponibilità dell’alloggio da parte del lavoratore, da
presentare all’atto della convocazione presso lo Sportello unico unitamente al certificato di conformità dell’alloggio ovvero alla
ricevuta di richiesta dello stesso. Cosa si intende per “effettiva
disponibilità”?

Lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare la
documentazione che dimostri la disponibilità di tale alloggio, (contratto di
affitto, contratto di comodato, ospitalità ecc). Nelle more della definizione
della procedura potrà richiedere il certificato di conformità dell’alloggio.

29. Quando va presentata la comunicazione di alloggio o cessione di
fabbricato alle autorità di pubblica sicurezza da parte di colui che
ha concesso a qualsiasi titolo l’alloggio allo straniero destinatario
della domanda di emersione?

La comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza deve essere
inoltrata entro 48 ore dalla presentazione della domanda di emersione.

30. Se sul modello F24 – versamenti con elementi identificativi, viene
indicato un codice fiscale errato o vengono omessi degli elementi
cosa succede?

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia indicato un codice fiscale errato
già l’operatore dello Sportello Unico che riceve il pagamento dovrebbe
essere in grado di segnalare l’errore in base alla procedura
dell’inserimento dei dati.In ogni caso, il codice fiscale errato è poi
automaticamente corretto in base ai dati presenti all’anagrafe tributaria
corrispondenti al nominativo e alla data di nascita inseriti nell’F24.
Eventuali altri errori saranno sanati, ove possibile, in sede di
convocazione presso lo Sportello Unico. Si evidenzia, comunque,
l’obbligatorietà di inserire il numero del documento del lavoratore che
deve essere lo stesso che verrà poi indicato in domanda.

31. Se il datore di lavoro guadagna 21.000 € e all’interno del nucleo
familiare c’è un altro componente percettore di reddito pari a
3.000 € è possibile fare domanda di emersione o tale richiesta è
respinta in quanto il nucleo familiare non raggiunge almeno
25.000 €?

Qualora il datore di lavoro raggiunga il reddito di 20.000 € non è
richiesta alcuna integrazione del reddito da parte di eventuali familiari
conviventi percettori di reddito. Infatti, il limite di 25.000 € di reddito è
richiesto solo se il datore di lavoro non raggiunge autonomamente il
tetto di 20.000 € e debba integrare il proprio reddito con quello di un
altro familiare convivente. ( vedi faq nr. 9)

32. Può un datore di lavoro presentare domanda di emersione dal
lavoro irregolare per uno straniero che abbia presentato
domanda per il riconoscimento della protezione internazionale
(rifugiato o protezione sussidiaria)?

Si è possibile. Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare il numero
del passaporto possono essere utilizzati il numero e la data di rilascio
della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno emessa dalla
Questura competente. Tali dati dovranno essere inseriti nel campo
relativo al documento di identità del lavoratore. All’atto della
convocazione presso lo Sportello Unico dovrà, comunque, essere in
possesso del passaporto o di altro titolo equipollente in corso di
validità.

33. uno straniero regolarmente soggiornante ed al quale sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato o quello di protezione
sussidiaria, in possesso del relativo titolo di soggiorno, può
presentare domanda di emersione come datore di lavoro?

Si, in quanto tali “status” sono condizioni giuridiche permanenti. Il
datore di lavoro dovrà comunque essere in possesso dei requisiti
richiesti per poter accedere alla procedura di emersione dal lavoro
irregolare. (alloggio, reddito o documentazione sanitaria attestante il
bisogno di assistenza, etc)

34. E’ possibile regolarizzare la posizione di badanti e colf che da tempo
presenti sul territorio nazionale abbiano per un breve periodo interrotto
il rapporto di lavoro per raggiungere i propri familiari nella patria di
origine?

Si in quanto il rapporto di lavoro domestico prevede il diritto ad usufruire di
permessi per ferie, malattia, visite mediche etc. che non interrompono il
rapporto di lavoro.

35. Un figlio non convivente con i genitori può presentare istanza di
emersione dal lavoro irregolare a favore di una colf che presta servizio
presso i genitori stessi?

Si, se lo stesso è in grado di soddisfare il requisito del reddito richiesto per
l’assunzione di una colf. Il reddito dei genitori non può essere cumulato in
quanto non conviventi.

36. E’ consentita la domanda di emersione per un lavoratore irregolare
impiegato presso una pluralità di datori di lavoro per un numero di ore
settimanali che cumulativamente supera il monte ore previsto, mentre
per ogni singolo datore di lavoro non raggiunge il limite minimo delle 20
ore settimanali?

No, è possibile soltanto l’assunzione da parte di un unico datore di lavoro per
un numero minimo di ore settimanali non inferiore a 20.

37. E’ possibile presentare la domanda di emersione per una colf o una
badante con cui esiste un rapporto di coniugio o parentela?

Si, la domanda di emersione può essere presentata, in quanto l’esistenza di
un vincolo di parentela o affinità con il lavoratore non esclude la sussistenza
di un contratto di lavoro domestico (art. 1 comma 3 D.P.R. n. 140371;
circolare INPS n. 1255 del 19 giugno 1972) purchè il rapporto di lavoro sia
provato ed in presenza della relativa retribuzione.
Si precisa che, nel caso del coniuge, il rapporto di lavoro domestico è
possibile soltanto quando il datore di lavoro abbia menomazioni tali da
renderlo non autosufficiente e per le quali sia stata riconosciuta l’indennità di
accompagnamento; pertanto, in tali ipotesi, la domanda di emersione può
riguardare soltanto le badanti.
L’assistenza prestata al coniuge, infatti, rientra tra i doveri reciproci posti dalla
legge (art. 142 c.c.) e solo la condizione di una grave menomazione può
giustificare l’instaurazione di un rapporto di lavoro domestico. Anche nel caso
di genitori e figli la cura e l’assistenza si intendono, normalmente, prestate per
affezione. Infine, si chiarisce che l’onere di provare l’esistenza del rapporto di
lavoro domestico ricade sul datore di lavoro.

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