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Sanatoria colf e badanti 2009 – In alcune regioni chi è in fase di regolarizzazione può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale

Intanto il Ministero ribadisce il divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie

Diverse regioni hanno diffuso in questi ultimi giorni le loro interpretazioni rispetto alla possibilità di iscrivere chi è in attesa della convocazione presso lo sportello unico al Servizio Sanitario nazionale.

La procedura di regolarizzazione infatti si perfeziona solo al momento della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione all’Inps dell’inizio del rapporto di lavoro, ma nel tempo che divide il momento di inoltro della domanda dall’appuntamento in Prefettura, moltissimi sono gli scenari di difficoltà che si possono aprire. Ancora buio il destino dei lavoratori che incappassero in difficoltà nella possibilità di mantenere il posto di lavoro, o perchè il rapporto si interrompe legittimamente o per esempio, perchè vengano a mancare i requisiti di reddito richiesti per l’emersione, da parte del datore di lavoro, caso non certamente poco diffuso in questo momento di pesante crisi economica. Ma sulla strada di chi dovrà attendere e sperare di portare a compimento il procedimento potrebbero anche inserirsi problemi più complessi, come la volontà del datore di lavoro di non concludere la procedura presentandosi allo Sportello Unico e dichiarando di non riusciree più a reperire il lavoratore. Questa possibilità, non esclusa, è difficilmente monitorabile anche perchè la procedura prevede la convocazione con lettera al solo datore di lavoro e non anche al lavoratore che quindi deve sperare nella buona fede di chi detiene in mano le sorti del suo destino.

Ma un problema non poco rilevante è anche quello relativamente alle cure mediche ed alla possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.
Attraverso alcune risposte a quesiti inoltrati all’indirizzo di posta messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, in prima battuta, la possibilità di iscrizione al SSN per chi si trova in attesa di convocazione era stata assolutamente esclusa. Ai “regolarizzandi” si sarebbero garantite le sole cure essenziali, indifferibili ed urgenti, fornite a chi si trova in possesso di codice STP.
Ma le posizioni espresse in precedenza potrebbero essere riformulate e trovare risposte positive.

Secondo le circolari diffuse infatti il contributo di 500 euro versato come copertura previdenziale ed assistenziale per il periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno, insieme alla previsione del divieto di espulsione nei confronti di chi ha presentato domanda di emersione, giustificano la possibilità di procedere all’iscrizione sanitaria obbligatoria di cui all’art 34 del TU.

Ricordiamo inoltre che per i periodi successivi al 30 giugno, fino alla data di convocazione, verrà verosimilmente richiesto il versamento dei contributi al momento della stipula del contratto di soggiorno.

I periodi in questione quindi si possono ritenere coperti anche per quanto riguarda l’assistenza sanitaria.

Nelle Regioni che hanno diffuso le circolari si procede quindi all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale in via provvisoria, fatta salva la possibilità di cancellare l’iscrizione nel caso in cui il procedimento di emrsione non si perfezionasse.

Sembra però che il Ministero della Salute stia vagliano la possibilità di fornire istruzioni in merito all’iscrizione sanitaria di chi è in attesa di convocazione, che potrebbero confermare la posizione espressa dagli Enti Locali.

Intanto lo stesso Ministero dell’Interno, con la circolare n. 12 del 24 novembre 2009 ha ribadito che il pacchetto sicurezza non ha cancellato il divieto di segnalazione disposto dall’art 35 del TU che quindi rimane tuttora in vigore e che neppure l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare può mettere in discussione questa disposizione.

Ecco le Circolari diffuse finora
Circolare della Provincia Autonoma di Trento del 16 ottobre
Circolare della Regione Piemonte del 18 novembre 2009
Circolare della Regione Emilia Romagna del 1 dicembre 2007

Circolare del Ministero dell’Interno n. 12 del 16 ottobre 2009