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Decreto della Corte di Appello di Venezia del 3 febbraio 2010

L’ingresso in Italia del coniuge straniero di cittadino italiano può essere impedito solo se costituisce una minaccia concreta ed attuale all’ ordine pubblico o alla pubblica sicurezza

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Decreto della Corte di Appello di Venezia del 3 febbraio 2010

Una condanna penale risalente nel tempo per reati connessi agli stupefacenti non integra tale condizione ostativa (Corte di Appello di Venezia, decreto 3 febbraio 2010)

La Corte di Appello di Venezia ha accolto il reclamo depositato da un cittadino albanese, coniugato con una cittadina italiana, avverso la decisione assunta dal Tribunale di Treviso di confermare il diniego oppostogli dall’Ambasciata d’Italia a Tirana e dalla Prefettura di Treviso a rilasciare rispettivamente il visto di ingresso ed il nulla osta al ricongiungimento familiare, in quanto l’interessato risulterebbe pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica in relazione ad una sua pregressa condanna a anni 3 e mesi sei di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente risalente all’anno 2003.

La Corte di Appello di Venezia, nel rovesciare il giudizio espresso dal tribunale di primo grado, è partita dal presupposto che l’ingresso ed il soggiorno dei familiari dei cittadini italiani è regolato dal d.lgs. n. 30/2007 sul recepimento della direttiva europea in materia di libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini comunitari e loro familiari, e che ai sensi di detta normativa, e specificatamente dell’art. 20 comma 1, condizione ostativa all’ingresso e soggiorno è unicamente la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica in relazione a “comportamenti della persona che rappresentino una minaccia concreta ed attuale”. Secondo la Corte di Appello di Venezia, dunque, la condanna dell’interessato ad una pena detentiva per anni 3 e sei mesi in relazione ad un episodio di detenzione di sostanze stupefacenti risalente al 2003 non integrerebbe tale condizione ostativa, rendendo illegittimi il rifiuto opposto dall’Ambasciata italiana a Tirana di rilasciare il visto di ingresso ed il silenzio opposto dalla Prefettura di Treviso – sportello unico immigrazione- all’istanza volta al rilascio del nulla osta all’ingresso.