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Permesso di soggiorno per assistenza minore – Va rilasciato perché l’allontanamento del genitore costituisce in ogni caso un pericolo per lo sviluppo psicofisico

Nuovo orientamento della Cassazione in materia di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza a minore (art. 31 d.lgs. n. 286/98)

La Cassazione muta un precedente orientamento restrittivo in materia di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza al minore straniero, previsto dall’art. 31 c. 3 del T.U. immigrazione a favore del familiare del minore che si trova sul territorio italiano, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore medesimo.

Nella sentenza della Prima sezione civile n. 823/10, depositata il 19 gennaio scorso, la Suprema Corte afferma che per l’autorizzazione al rilascio di detto permesso di soggiorno, disposta dal Tribunale dei Minorenni, non occorre che vi siano condizioni di carattere eccezionale strettamente collegate con la salute del minore, tali da giustificare la permanenza in Italia del familiare (generalmente uno dei genitori o entrambi), ma la valutazione della sussistenza del requisito dei gravi motivi collegati allo sviluppo psico-fisico del minore deve tenere conto del fatto che per “un minore, specie se in tenerissima età, l’allontanamento del genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche solo vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psico-fisico, armonico e compiuto”. Di conseguenza, una corretta interpretazione della normativa implica una visione non restrittiva, ma consapevole del fatto che lo sviluppo psico-fisico del minore è un dato meramente fisiologico, che va valutato secondo una visione anche prognostica, avendo cioè in considerazione il danno anche solo potenziale insito nell’allontanamento del genitore e tenendo conto delle condizioni di salute, a prescindere da una dimensione di eccezionalità delle medesime, così come dell’età del minore. Inoltre, la Suprema Corte ricorda che la ratio della norma va individuata nella “incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”, valori protetti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, recentemente entrata in vigore.
Secondo la Cassazione, inoltre, la natura temporanea e provvisoria del permesso di soggiorno per assistenza minore non rende fondata la tesi di una sua possibile esposizione a forme di strumentalizzazione da parte degli stranieri adulti interessati esclusivamente ad aggirare le norme in materia di immigrazione.

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