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Sanatoria colf e badanti 2009 – La procedura presso lo Sportello Unico

Tutto l'iter per completare la procedura di regolarizzazione

Attenzione! Questa scheda contiene consigli utili dedotti dalle circolari ministeriali, dalle faq diffuse dal Ministero e dal testo della norma di emersione. Altre informazioni fanno riferimento alle regole generali stabilite dal Testo Unico per l’immigrazione.
La regolarizzazione è però una norma particolare e quindi prevede requisiti e documenti specifici.


Dopo l’inoltro della domanda di emersione (entro il 30 settembre 2009) il lavoratore dovrà attendere la convocazione presso lo Sportello Unico per:
– esibire la documentazione attestante i requisiti;
– sottoscrivere il contratto di soggiorno;
– inoltrare successivamente la richiesta di permesso di soggiorno.

E’ possibile controllare on-line lo stato di avanzamento della propria domanda all’indirizzo web domanda.nullaostalavoro.interno.it.

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che nel caso in cui la domanda di emersione in formato digitale non sia stata acquisita dallo Sportello Unico, sarà possibile, entro il 31 dicembre 2009, far valere il pagamento del modello F24 (con cui è stato effettuato il pagamento del contributo di 500 euro) come prova della volontà di regolarizzare il rapporto di lavoro e quindi perfezionare la procedura di emersione.

Dopo aver acquisito il parere della Questura, lo Sportello Unico provvederà ad inviare la convocazione ai datori di lavoro, con la lista dei documenti da presentare, all’indirizzo indicato nella domanda. Nel caso vi fossero state variazioni di indirizzo è necessario comunicare tempestivamente allo Sportello Unico il nuovo recapito.
Il datore di lavoro dovrà avvisare il lavoratore della data di convocazione.

Al momento della convocazione dovranno essere esibiti:
– L’originale della marca da bollo da 14,62 euro indicata nella domanda;

– L’originale del documento di identità del richiedente (datore di lavoro) più due fotocopie:
a) se comunitario, iscrizione anagrafica (D.lgs 30/2007);
b) se extracomunitario, permesso Ce di lungo periodo o carta di soggiorno o ricevuta di inoltro della domanda e vecchio permesso in possesso;

– Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (l’originale, la richiesta di rinnovo o il foglio di identità consolare utilizzati per l’inoltro della domanda);

– Fotocopia della dichiarazione dei redditi per l’assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (anche degli eventuali familiari che concorrono alla formazione del reddito), da cui emerga un reddito imponibile lordo di almeno 20.000 euro per nucleo composto da una sola persona percettrice di reddito, o 25.000 euro in caso di nucleo composto da più persone percettrici di reddito (Scarica il modulo per l’autocertificazione del rapporto di parentela per il cumulo dei redditi).
Ai fini del raggiungimento del reddito sufficiente si potrà tener conto non solo del reddito del nucleo familiare, cioè delle persone che abbiano la stessa residenza, ma anche dei redditi prodotti dalla cosiddetta famiglia anagrafica cioè di quell’insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitino ed abbiano dimora abituale nello stesso comune;

– Codice fiscale (se già in possesso);

– Fotocopia della documentazione sanitaria (certificato medico o invalidità) attestante la non autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza almeno dal 1 aprile 2009, per l’assunzione di addetti all’attività di assistenza alla persona affetta da patologia o handicap (la necessità di 2 assistenti in caso di 2 emersioni andrà specificata nella documentazione);

– L’originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (Modello F24);

– Documentazione attestante il rapporto di parentela con la persona beneficiaria della prestazione di assistenza, nel caso di assistenza in favore di un familiare (Scarica modulo);

Documentazione relativa all’alloggio:
Comunicazione di cessione fabbricato per ospitalità sia in caso di lavoratori conviventi con il datore di lavoro sia nel caso di lavoratori ospitati presso soggetti terzi;
Per tutti, l’originale più una copia (o la ricevuta attestante la richiesta) del certificato di idoneità alloggitiva (rilasciato dal Comune) in base ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale. Alcuni Sportelli Unici accettano in alternativa la certificazione igienico sanitaria rilasciata dall’ASL competente (nonostante il Ministero non abbia mai specificato questa possibilità).

Attenzione! Alcuni Sportelli Unici richiedono la certificazione igienico-sanitaria come obbligatoria e non in alternativa all’idoneità ai sensi dei parametri Erp. Questa prassi si discosta da quanto stabilito dalla normativa per quanto riguarda la stipula del contratto di soggiorno.

Attenzione! Il Ministero dell’Interno ha stabilito che non è perseguibile per la violazione dell’art. 7, comma 2bis, del Testo Unico, chi abbia effettuato la comunicazione di ospitalità oltre il termine di 48 ore.
E’ consigliabile comunque effettuare la comunicazione di ospitalità prima della Convocazione presso lo Sportello Unico al fine di poterla utilizzare come documento per la dimostrazione della disponibilità dell’alloggio

Nel caso in cui il datore di lavoro fosse impossibilitato a recarsi presso lo Sportello Unico, possono essere delegati il coniuge, i figli, o altri parenti in linea retta o collaterale fino al 3°grado, che sottoscriveranno quindi il contratto di
soggiorno per conto del proprio congiunto, ai sensi dell’art.4 del DPR 445/2000, relativo agli impedimenti alla sottoscrizione da parte dell’interessato a sottoscrivere.
Nel caso di altra persona (non parente) sarà necessaria la
procura notarile o delega, mandato o procura con firma autenticata dai competenti uffici comunali del luogo di residenza.


Procedure
– Contestualmente alla convocazione presso lo Sportello Unico sarà possibile effettuare la Comunicazione Obbligatoria Lavoro Domestico. Allo Sportello Unico saranno presenti operatori INPS. Sarà possibile inoltre richiedere le modalità di pagamento per i contributi non versati prima del 1 aprile 2009;

– Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno verranno rilasciati i moduli per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da effettuare tramite gli uffici postali e sarà necessario:
a) il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
b) il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
c) il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

– Gli sportelli di Poste Italiane rilasceranno la ricevuta dell’assicurata postale con cui sarà possibile:
a) richiedere l’iscrizione anagrafica;
b) stipulare un contratto di assunzione;
c) stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto;
d) iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale;
e) uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni (consulta la scheda pratica).

L’eventuale domanda di flussi presentata per lo stesso lavoratore e per lavoro domestico verrà annullata. In caso di convocazione per i flussi e rinuncia dichiarata, anche in altro settore, il datore di lavoro verrà riconvocato successivamente per la valutazione della domanda di emersione.

In caso di documentazione incompleta il datore di lavoro verrà convocato per un secondo appuntamento. In caso di documentazione ancora incompleta verrà consegnato il preavviso di rigetto.

In sede di perfezionamento del contratto di soggiorno potranno essere sanati eventuali errori materiali commessi nella compilazione dei moduli informatici o nel modello F24 ed in particolare potrà essere sanate le complicazioni dovute ad un errore del sistema. Il software infatti, nel caso in cui il lavoratre per il quale si richiedeva la regolarizzazione fosse convivente con il badato e non direttamente con il datore di lavoro, imponeva l’inserimento della voce “non convivente”. Ma il rapporto di lavoro in essere si configura come rapporto di convivenza perchè l’attività lavorativa si svolge nello stesso luogo dell’abitazione. Gli operatori dell’Inps presenti in via eccezionale presso le prefetture, proprio per snellire le pratiche, potranno in questo senso fornire chiarimenti.

Dopo aver inoltrato la richiesta di rilascio del titolo di soggiorno il lavoratore verrà convocato in Questura per i rilevamento delle impronte digitali ed in un secondo momento per la consegna del permesso di soggiorno in formato elettronico.
Se in sede di rilevamento delle impronte digitali (al momento della convocazione in Questura) emergesse una diversa identità precedentemente dichiarata dal richiedente, non sarebbe in ogni caso precluso il perfezionamento della regolarizzazione (il reato non è tra quelli ostativi all’emersione).


In caso di mancato perfezionamento
In via generale è stabilito che il mancato perfezionamento dell’emersione comporta il venir meno della sospensione dei procedimenti penali per la violazione delle norme in materia di lavoro, di contribuzione, di ingresso e soggiorno.
Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in merito alle conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore che non perfezionino l’iter di regolarizzazione.

I datori di lavoro ed i lavoratori che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro prima della convocazione DOVRANNO COMUNQUE PRESENTARSI ALLO SPORTELLO UNICO alla data prevista per stipulare il contratto di soggiorno relativo al periodo di lavoro, per la comunicazione di assunzione all’Inps e la contestuale comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Saranno ovviamente dovuti i contributi per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
I reati e gli illeciti amministrativi saranno così estinti.

AL LAVORATORE SARA’ RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE VALIDO PER SEI MESI

In caso di decesso della persona assistita sarà possibile comunque il subentro nel rapporto di lavoro di un familiare del badato o se questo non è possibile, sarà comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il datore di lavoro non sarà punibile se il procedimento non si perfeziona per cause ostative da parte del lavoratore (segnalazione Schengen, reati ostativi);


Aspettando la convocazione
– Il Ministero ha disposto che l’assistenza sanitaria sarà garantita nei limite dell’attribuzione del condice STP mentre in alcune regioni è già possibile richiedere l’iscirzione al SSN con riserva, ed ottenere l’assistenza piena (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Trento);
– Il lavoratore non potrà uscire e rientrare nel territorio dello stato;
– Non sarà possibile essere assunti da un diverso datore di lavoro;
– Per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione, da parte dell’INPS, di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.


IN OGNI CASO CONSIGLIAMO A TUTTI, LAVORATORI E DATORI DI LAVORO, DI PRESENTARSI ALLA CONVOCAZIONE E SOLO SUCCESSIVAMENTE INTERROMPERE IL RAPPORTO DI LAVORO

Vedi anche:
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
Permesso per attesa occupazione anche a chi interrompe il rapporto di lavoro
Sanatoria colf e badanti 2009 – In alcune regioni chi è in fase di regolarizzazione può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
Sanatoria colf e badanti 2009 – I diritti del lavoratore dopo l’inoltro della domanda