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Circolare del Ministero della Giustizia del 22 marzo 2010

Le autorità devono informare i consolati nel caso di arresto dello straniero salvo nei casi di protezione internazionale o se espressamente contrario l'interessato

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Circolare del Ministero della Giustizia del 22 marzo 2010

Di recente autorità diplomatiche estere hanno richiesto a questa Direzione Generale
informazioni riguardanti la detenzione, anche in stato di custodia cautelare, di cittadini
stranieri in Italia: in particolare, i nominativi delle persone detenute, il luogo di detenzione, i
reati oggetto del provvedimento coercitivo.
Al riguardo, al fine di assicurare la completa osservanza della legge vigente, si rammenta che
gli articoli 2, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
stabiliscono a carico dell’autorità giudiziaria e dell’autorità di pubblica sicurezza l’obbligo di
informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un
cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà
personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa
dichiarazione contraria da parte dell’interessato.

L’informazione dovrà essere, pertanto, immancabilmente fornita, salvo che si tratti di stranieri
che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per
motivi umanitari (art. 2, comma 7, cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione
dell’interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni
politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali
(art. 4 cit.).