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Decreto della Corte di Appello di Genova del 13 marzo 2010

Non contrasta con l'ordine pubblico, e costituisce valido titolo per il ricongiungimento familiare l'atto di cessione della potestà parentale di un minore, residente in Ecuador, a favore della nonna paterna che vive in Italia

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Decreto della Corte di Appello di Genova del 13 marzo 2010

Non contrasta con l’ordine pubblico, e costituisce quindi provvedimento efficace nel nostro ordinamento, valido titolo per il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.29 T.U., l’atto di cessione della potestà parentale di un minore, residente in Ecuador, a favore della nonna paterna che vive in Italia, recepito da un Tribunale per l’Infanzia e l’adolescenza ecuadoriano che affida il bambino alla nonna.
L’art.29 T.U. Immigrazione equipara infatti ai figli i minori adottati, affidati, o sottoposti a tutela. La competente Autorità Giudiziaria dell’Ecuador ha affidato il minore alla nonna e, nel nostro ordinamento, ex all’art. 9 comma IV della Legge 184/1983, è tutelato il cd. “affidamento parentale libero” nell’ambito dei congiunti del minore entro il quarto grado. Va disatteso quindi quanto prospettato dal Ministero degli Esteri su asseriti aspetti di contrarietà con il nostro ordine pubblico, tali da determinare le conseguenze ostative di cui agli artt. 65-66 della Legge 218/1995, del provvedimento del Tribunale di Guavas.