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INPS – Assegno di maternità anche con la sola ricevuta della carta di soggiorno

Possibile il perfezionamento dell'istanza con l'esibizione del titolo di soggiorno anche dopo la scadenza dei sei mesi dalla nascita (circolare INPS n. 35/2010)

L’assegno di maternità di base concesso dai Comuni di residenza e previsto dall’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, già art. 66 L. n. 488/1998 a favore delle madri cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall’ISE (per il 2009 era di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone) spetta anche alle cittadine di Paesi terzi non membri dell’UE in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno prevista per i familiari di cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea o italiani, anche qualora non riescano a ottenere il rilascio del suddetto documento di soggiorno entro i sei mesi successivi alla nascita, termine previsto dalla legge per richiedere il beneficio a pena di decadenza.

Con la circolare n. 35 dd. 09.03.2010, l’INPS ha mutato il proprio precedente orientamento restrittivo, secondo il quale le istanze per il riconoscimento del diritto all’assegno dovevano essere perfezionate entro il termine massimo di sei mesi successivi alla nascita con l’esibizione della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.

Di conseguenza, a seguito della circolare, coloro che sono in attesa di rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari o italiani possono presentare istanza per il riconoscimento dell’assegno di maternità e gli uffici comunali dovranno tenere in sospeso le istanze presentate fino all’esibizione del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o della carta di soggiorno fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea), che potrà avvenire anche dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla nascita, senza pregiudicare la possibilità per le interessate di accedere al beneficio.

La circolare dell’INPS chiarisce che possono beneficiare dell’assegno di maternità previsto anche le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o di cittadino italiano o della carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini dell’Unione o italiani previste dal d.lgs. n. 30/2007 (artt. 10, 17 e 23). Tali categorie di persone beneficiano infatti del principio di parità di trattamento in tutti gli ambiti di competenza dei trattati europei, inclusa l’assistenza sociale (art. 24)

La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre ha diritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all’assegno, viene corrisposta la differenza.

Si ricorda che la disposizione di legge che ha introdotto tale assegno di maternità (art. 66 l. 448/98 poi modificata con il d.lgs. n. 151/2001, art. 74) ha limitato l’erogazione di detto beneficio ai soli cittadini italiani, comunitari, o extracomunitari muniti di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai sensi del d.lgs. n. 3/2007), escludendo i cittadini di paesi terzi non appartenenti all’Unione europea muniti di mero permesso di soggiorno.

Successive circolari hanno esteso ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria l’accesso a tale beneficio, in ottemperanza alle norme di diritto internazionale e comunitario che li riguardano.

L’esclusione delle cittadine di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea e munite di mero permesso di soggiorno costituisce una chiara violazione delle seguenti norme di diritto internazionale, europeo e costituzionale:

– Clausola di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di sicurezza sociale, incluse le prestazioni familiari a carattere non contributivo, contenuta negli Accordi di associazione euro mediterranei stipulati tra l’Unione europea e rispettivamente la Repubblica di Tunisia, il Regno del Marocco e l’Algeria con riferimento ai lavoratori di nazionalità tunisina, marocchina e algerina e i loro familiari, a prescindere dalla nazionalità. In proposito si veda come significativo precedente giurisprudenziale: Tribunale di Genova, ordinanza 3 giugno 2009, Ahmed CHAWQUI c. INPS;

– Clausola di parità di trattamento e di non discriminazione in materia di sicurezza sociale , incluse le prestazioni di natura familiare non contributive, di cui all’Art. 3-1° della Decisione n. 3/80 del Consiglio d’associazione dell’Accordo di associazione CEE-Turchia del 1963, a favore dei lavoratori turchi soggiornanti in un Paese dell’Unione europea e dei loro familiari, a prescindere dalla nazionalità;

– Clausola di parità di trattamento in materia di prestazioni di sicurezza sociale, incluse le prestazioni familiari a carattere non contributivo, di cui al Regolamento comunitario n. 859/2003/CE a favore dei lavoratori di paesi terzi che possano dimostrare il loro pregresso soggiorno e attività lavorativa in un altro paese membro dell’UE;

– Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo (artt. 26 e 27 in combinato disposto con l’art. 2: divieto di discriminazione dei fanciulli in relazione allo status dei genitori anche nell’ambito della protezione sociale)

– Interpretazione della clausola generale di non discriminazione di cui all’art. 26 Patto internazionale sui diritti civili e politici; di cui all’art. 2 c. 2 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali – General Comment n. 20 all’art. 2.2. del Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, 25 maggio 2009; di cui all’art. 14 della CEDU in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 alla CEDU, come affermato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per cui una discriminazione fondata sulla nazionalità riguardo a prestazioni assistenziali, soprattutto se riferite a minori e alla tutela della famiglia, non risponde ai requisiti di ragionevolezza e obiettività per essere considerata legittima. In aggiunta, la Corte europea dei diritti dell’Uomo non sembra orientata a riconoscere un carattere di ragionevolezza e obiettività alle differenze di trattamento nella fruizione di prestazioni sociali di natura familiare (promosse cioè con l’intento di difendere la vita familiare) fondate sul diverso grado di consolidamento del soggiorno regolare dello straniero (Okpisz c. Germany 25.10.2005; Niedzwiecki c. Germany 25.10.2005).

– Clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti, senza distinzione a seconda del grado di consolidamento del soggiorno di questi ultimi nello Stato parte di cui all’art. 10 Convenzione OIL n. 143/1975;
– Ugualmente, la distinzione di trattamento tra stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e regolarmente soggiornanti con mero permesso di soggiorno non appare sorretta dai criteri di ragionevolezza richiamati dalla Corte Cost. (sentenza n. 432/2005) con riferimento alla finalità della norma a tutela dei neonati collocati in nuclei familiari in condizioni di disagio economico, finalità che dovrebbero escludere discriminazioni all’interno della popolazione residente nel paese in ottemperanza al carattere universalistico dei principi di protezione dei minori e della famiglia nel nostro ordinamento costituzionale.