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Ordinanza del Comune di Selvazzano Dentro (Pd) n. 91 del 19 novembre 2009

Ordinanza anti-accattonaggio

PRESO ATTO della presenza di soggetti che, specie nelle vie dei centri abitati, presso le
intersezioni stradali, davanti le chiese e gli ingressi di cimiteri, durante il mercato, in prossimità di
attività commerciali, nelle aree adibite a parcheggio ed in altri analoghi luoghi dove maggiore è la
concentrazione o il passaggio di persone, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell’accattonaggio
anche in forma petulante e molesta, a volte accompagnandosi con infanti o avvalendosi di minori,
ovvero esibendo o simulando malformazioni o menomazioni e analoghi mezzi fraudolenti per cercare
di destare l’altrui pietà;

DATO ATTO come il persistere del fenomeno segnalato dai cittadini, oltre a richiedere
un’assidua e attenta attività dei Servizi Sociali comunali atta ad attuare ogni opportuna iniziativa volta
ad aiutare quanti versano in condizioni di effettiva indigenza, dall’altro debba costituire oggetto di
controllo per tutte le implicazioni di sicurezza urbana che vi si associano, dal senso di degrado che tali
manifestazioni comportano, al rischio per l’incolumità degli stessi mendicanti quando si soffermano nel
mezzo delle intersezioni stradali, alle speculazioni criminali che gravano sui soggetti deboli, quali
minori, donne, anziani e portatori di handicap;

RITENUTO quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed
assicurare un’ordinata e civile convivenza nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza
ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire
l’accattonaggio, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo
sfruttamento dei soggetti citati;

VISTO l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92
convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

VISTO l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della
legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

VISTO l’articolo 190 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A
1. L’accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:
CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova