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Ricongiungimento – Le risorse economiche vanno valutate caso per caso

Una Sentenza della Corte di Giustizia Europea fornisce una interpretazione sulle diverse applicazioni del diritto all'unità familiare negli stati membri

In particolare la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010, intervenuta in merito al procedimento C-578/08, richiama l’attenzione sulla necessità, da parte degli ordinamenti nazionali, di non imporre limiti minimi di reddito per attivare il diritto alla ricongiunzione familiare che escludano la possibilità di far ricorso a forme di assistenza sociale.

I limiti di reddito insomma non possono essere tali da escludere il diritto al ricongiungimento di quei soggetti che sono in possesso di risorse economiche proprio in virtù del loro accesso a forme di assistenza.

La Direttiva 2003/86 infatti, secondo la Corte, proprio al fine di garantire l’istituto del ricongiungimento familiare ai cittadni extraUE residenti negli Stati membri, non consente di fissare soglie minime di reddito al fine di concedere il ricongiungimento, al di sotto delle quali vi sia l’esclusione AUTOMATICA di tale diritto.

In primo luogo perchè ogni domanda di ricongiungimento familiare, proprio perchè si tratta di un diritto fondamentale universalmente riconosciuto, deve essere sottoposta ad una valutazione che una esclusione automatica dovuta ad una rigida imposizione di una soglia minima di reddito non garantirebbe; in secondo luogo perchè la Corte riafferma il principio secondo cui nella valutazione devono essere tenuti in conto una serie di fattori non esclusivamente legati alle risorse economiche, quali la natura e solidità dei vincoli familiari, la durata dell’unione matrimoniale, la durata del soggiorno nello Stato membro, i legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine.

Scarica la Sentenza della Corte di Giustizia Europea procedimento C-578/08 del 4 marzo 2010

Leggi il commento di Walter Citti, Asgi

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