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Sanatoria 2009 – Impossibile se condannati per inottemperanza all’espulsione

Lo ribadisce una circolare del Ministero dell'Interno

Come sancito dall’articolo 1 ter, comma 13, lettera c)della legge 102/2009 (la norma di emersione) chi ha avuto una condanna, anche non definitiva per inottemperanza al provvedimento di espulsione non può perfezionare la procedura di regolarizzazione.

La fattispecie prevista nell’articolo 14, comma 5 ter, del testo unico sull’immigrazione, infatti, prevede la reclusione da uno a quattro anni e quindi rientra tra quei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, per i quali (art 1 ter, comma 13, lettera c) L. 102/2009, era proibita la regolarizzazione.

Diversa, precisa la circolare, la situazione di chi, pur essendo stato condannato, non ha ottemperato al provvedimento di espusione essendosi trattenuto dopo la scadenza del permesso di soggiorno, questo reato infatti non rientra nella casistica che impedisce la conclusione del procedimento.

Ovviamente, va ricordato che l’impedimento riguarda solo coloro che sono stati condannati prima della presentazione della domanda. Infatti, la norma di regolarizzazione, al comma 8, prevedeva la sospensione dei procedimenti in corso.

La questione legata agli impedimenti al perfezionamento della procedura di emersione è stata sollevata da più parti nelle scorse settimane anche a seguito di una prassi seguita dalle Questure che in molte città hanno convocato i lavoratori prima della stessa convocazione presso lo sportello unico al fine di procedere all’identificazione degli stessi.

La casistica delle situazioni ostative al perfezionamento della procedura di emersione riguarda soprattutto quei cittadini stranieri che si sono scoperti essere insieriti nella banca dati delle segnalazioni Schengen. La norma di regolarizzazione infatti prevedeva questa ipotasi tra quelle che avrebbero impedito il buon esito del procedimento.

Altra questione invece, non poco rilevante, è quella relativa alla doppia identità dei lavoratori che, sottoposti in passato a controlli, avevano dichiarato false generalità.

Se è vero che l’artyicolo 496 del codice penale è stato modificato dal decreto legge 92 del 2008, aumentando le pene previste e quindi facendo rientrare questo reato tra quelli previsti dagli articoli 380 e 381 del c.c.p., è vero anche che, perchè la procedura venga impedita, è necessario che sia stata pronunciata una sentenza contro gli interessati. Da verificare ovviamente se poi, sempre sotto una diversa identità, gli interessati sono stati condannati per inottemperanza al provvedimento di espulsione (situazione che come abbiamo visto impedirebbe la conclusione del procedimento).

Sono diverse invece le situazioni di lavoratori che hanno subito controlli nei giorni precedenti all’inoltro della domanda di emersione.
E’ altrettanto palese che, in questo caso, visto che la norma prevedeva la sospensione dei procedimenti, ci sarà la possibilità di far valere, in sede processuale, la dimostrazione dell’avvenuto inoltro della domanda e quindi di bloccare, sia i procedimenti di espulsione, sia gli altri reati eventualmente contestati come appunto la violazione dell’ordine di allontanamento del Questore o il reato di ingresso e soggiorno irregolare previsto dal nuovo articolo 10bis del testo Unico.
Si veda a tal proposito l’Ordinanza del Giudice di Pace di Roma n. 1143 del 19 gennaio 2010.

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