Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
/

Sentenza della Corte di cassazione (Sez Civile) n. 4544 del 24 febbraio 2010

No alla proroga del trattenimento nel CPT senza le garanzie del contraddittorio

La Corte di Cassazione (I^ sez. civile, sent. n. 4544 del 24 febbraio 2010, pres. Adamo, rel. Macioce) si è pronunciata per la prima volta sul procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea dello straniero già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge e ha stabilito che le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste esplicitamente dall’art. 14, quarto comma del d.lgs n. 286 del 1998 per il primo trattenimento, devono essere assicurate anche per la decisione sulla richiesta di proroga, attraverso una lettura costituzionalmente orientata del successivo comma quinto che pur non reiterandole espressamente, le contiene implicitamente, poiché l’opposta interpretazione violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La Corte ha, altresì precisato che l’interpretazione si applica sia al trattenimento pre-espulsivo (ovvero finalizzato all’attuazione del provvedimento di espulsione) sia al trattenimento dello straniero per il tempo necessario alla definizione del procedimento relativa alla richiesta di misure di protezione internazionale.

Commento a cura di Paolo Bonetti

Scarica la Sentenza
Sentenza della Corte di cassazione (Sez Civile) n. 4544 del 24 febbraio 2010