Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Sono in Italia per turismo, vorrei sposarmi, successivamente posso convertire il mio permesso?

risposta a cura dell'Avv. Fortunato Masucci

Purtroppo la domanda è priva dei requisiti fondamentali per dare una completa risposta. Non si comprende se la cittadina peruviana abbia un regolare permesso di soggiorno o meno.
Proverò a rispondere prendendo in considerazione prima l’ipotesi in cui la cittadina peruviana sia regolarmente soggiornanate e poi l’ipotesi opposta.

Se la straniera è regolarmente soggiornante
In questo caso il matrimonio è certamente celebrabile e sarà sufficiente esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno all’ufficiale di stato civile. Una volta celebrato il matrimonio è altrettanto possibile convertire il permesso di soggiorno turistico (oggi sostituito dalla dichiarazione di presenza alla Questura) in quello per motivi familiari (art 30, comma 1, lettera c)) nel caso in cui la cittadina peruviana titolare di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale abbia i requisiti richiesti ai fini del ricongiungimento familiare.

Se la straniera è priva di documenti
Nel caso in cui la cittadina Peruviana non sia regolarmente soggiornante il matrimonio, secondo la nuova formulazione dell’art 116, comma 1, del Codice Civile, (modificato dalla lette 94/2009) non potrà essere celebrato.
Gli interessati, di fronte al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile (che dovrà essere motivato per iscritto) potranno proporre un ricorso al Tribunale e poi, in sede giudiziale, porre la questione di costituzionalità dell’art. 116 c.c. nella parte in cui richiede, per il matrominio, un documento attestante la regolarità del soggiorno.
Porre la questione di costituzionalità significa chiedere al giudice di far esaminare alla Corte Costituzionale la norma che vieta il matrimonio, affinchè questa Corte possa abrogare la norma se la ritenesse in contrasto con i principi democratici sanciti nella Costituzione.
Ricordiamo comunque che la questione di costituzionalità dell’art. 116 c.c. che in sostanza vieta il matrimonio tra irregolari, è già stata posta alla attenzione della Corte Costituzionale dal Tribubale di Catania con Ordinanza del 17 novembre 2009 per violazione degli articoli 2, 3, 29, 31 e 117 della Costituzione. Siamo quindi in attesa di una sua pronuncia.