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Nidi di infanzia e pacchetto sicurezza. Il Comune di Bologna commissariato chiede il permesso di soggiorno per le iscrizioni.

Alcune riflessioni a partire dal superiore interesse del minore

Ha fortunatamente destato indignazione la decisione del Comune di Bologna di prevedere l’esibizione del permesso di soggiorno per i genitori stranieri che presentano la domanda di iscrizione ai nidi di infanzia.
La modulistica predisposta dal Settore Istruzione del Comune non lascia spazio a dubbi: nella prima pagina del modulo il cittadino extra UE deve dichiarare, barrando una casella, “di essere in situazione di regolarità del soggiorno nel territorio italiano” e di “esibire la documentazione relativa”. Di fronte alle critiche venute da Provincia, Sindacati, Partiti e sotto le pressioni insistenti dei movimenti (centro sociale TPO, Bartleby ed associaizone Ya Basta) che si sono recati in Comune per contestare e chiedere ragioni di un provvedimento definito discriminatorio e lesivo dei diritti del minore, il Commissario si è visto costretto a replicare che verrà chiesto al ministero un chiarimento su quella norma, e che “intanto tutte le domande per il nido saranno accettate con riserva”.
In altre parole, i genitori sprovvisti del titolo di soggiorno dovranno compilare il modulo senza barrare la crocetta sulla regolarità del soggiorno, dichiarando la loro condizione di non regolari ed attendendo fiduciosi che la loro domanda acceda alle graduatorie con punteggio non penalizzante, scongiurando la denuncia di una condizione che la legge 94/2009 definisce reato.

Contrariamente a quanto dicono i media, la questione è dunque irrisolta e la replica del Comune non attenua il problema né tranquillizza le famiglie migranti; non a caso TPO, Bartleby e Ya Basta invitano a continuare il mail-bombing verso la casella postale del Comune per chiedere l’immediata cancellazione della dichiarazione di regolarità dal modulo in distribuzione da ieri.

La decisione del Comune di Bologna di ritenere che per l’iscrizione agli asili nido non debba valere l’eccezione prevista dall’art. 6 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione modificato dalla 94/2009 per quanto concerne i provvedimenti “attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie” sembra non considerare che gli asili nido sono definiti dalla legge 448/2001 “strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori”.
Questa definizione ha portato la Corte Costituzionale (sentenza 467/2002 e sentenza n. 370/2003) a chiarire che “il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. La Corte rileva “la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche – che peraltro non implica di per sé l’inserimento delle suddette strutture nell’ordinamento scolastico”, affermando inoltre che, “in relazione alle finalità educative e formative riconosciute [agli asili nido], […] la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)”.

La natura formativa, il carattere di materia dell’istruzione rappresentato dai nidi di infanzia esplicitato dalla Corte Costituzionale è stato recepito dalla Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 1/2000, art. 2 “1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. 2. Il nido ha finalità di: a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.” In Emilia Romagna, pertanto, gli asili nido sono considerati innanzitutto servizi educativi con finalità formative che concorrono alla garanzia del diritto all’educazione.
Di fronte all‘incertezza ammessa dallo stesso Commissario sulla natura educativa o assistenziale dei nidi d’infanzia, sarebbe sufficiente applicare correttamente la Legge regionale 1/2000 e, nel caso di ulteriori dubbi, limitarsi a considerare in maniera preminente, per tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del minore, così come sancito dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Un ultimo aspetto decisivo rispetto all’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno previsto dall’art. 6 comma 2 del Testo Unico, è il riferimento ai provvedimenti di interesse dello straniero. L’articolo prescrive l’esibizione alla pubblica amministrazione del titolo di soggiorno per “(…) iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero e comunque denominati”.
Non solo la Legge regionale lo afferma, ma anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha più volte precisato che gli asili nido sono “speciali servizi sociali di interesse pubblico”. Alla pari dell’iscrizione anagrafica del minore nuovo nato, per i provvedimenti che non sono di esclusivo interesse dello straniero, ma che sono, appunto, di interesse pubblico, i documenti del soggiorno non devono essere esibiti.

Molte amministrazioni in Italia hanno scelto di respingere una intepretazione dell’art. 6 comma 2 lesiva dei diritti dei minori e contraria alle indicazioni della normativa nazionale in materia di istruzione e alle indicazioni della Corte Costituzionale.
A Bologna ci riterremo soddisfatti solo quando la modulistica verrà ritirata e sostituita con un modello in cui non viene fatto cenno alla condizione giuridica del richiedente. Fino ad allora il Comune sarà responsabile di un comportamento discriminatorio nei confronti dei minori.
Per questo è opportuno vigilare sulle decisioni dei Comuni e moltiplicare le iniziative di pressione affinché non venga calpestato, in nome di una presunta legalità e sicurezza, il principio di uguglianza ed il diritto alla formazione, all’istruzione e all’inclusione sociale di tutti i bambini.

Neva Cocchi

Riferimenti:
Il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e all’accesso ai servizi socio-educativi dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09 di Elena Rozzi.
I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009 a cura di Asgi.
Risposta alla Faq n. 6 – Provincia di Bologna
Modulo di iscrizione ai Nidi di infanzia del Comune di Bologna

Divieto di integrazione, la nuova politica per l’infanzia del Comune di Bologna
Invia una mail al Settore Istruzione del Comune di Bologna contro la decisione di chiedere il permesso di soggiorno per l’iscrizione ai nidi