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Sentenza del Consiglio di Stato n. 1478 del 15 marzo 2010

Non può considerarsi minore non accompagnato il minore straniero affidato ad un parente entro il quarto grado

Non trova applicazione in questi casi la norma sui minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 32 (Consiglio di Stato, sentenza n. 1478/2010)

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1478 dd. 15 marzo 2010, ha affermato l’illegittimità del provvedimento di diniego alla conversione del permesso di soggiorno per affidamento-minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro assunto dalla questura di Alessandria nei confronti di un cittadino straniero al compimento della sua maggiore età dopo che questi che era giunto minorenne in Italia ed era stato affidato al fratello e alla cognata, cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

La sentenza del Consiglio di Stato si riferisce al quadro normativo precedente alla novella introdotta dalla legge n. 94/2009 in materia di conversione dei permessi di soggiorno al compimento della maggiore età dei minori stranieri non accompagnati precedentemente affidati.

Tuttavia, contiene un’importante affermazione anche ai fini dell’interpretazione del nuovo quadro normativo. Il Consiglio di Stato afferma infatti che la norma in materia di minori stranieri non accompagnati e conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età non può trovare applicazione nei casi di minori affidati a parenti entro il quarto grado ai sensi della legge n. 184/1983 poiché in tali situazioni gli interessati non possono considerarsi minori non accompagnati.

In altri termini, la questione è se il requisito del previo inserimento e partecipazione per un periodo di due anni ad un progetto di inserimento, introdotto dalla legge n. 94/2009 ai fini della conversione del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati al compimento della loro maggiore età, debba trovare applicazione anche nei confronti del minore straniero affidati ad un parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante in Italia ai sensi dell’art. 4 della legge n. 184/83 (affidamento consensuale disposto dai servizi sociali su consenso dei genitori ovvero del tutore, ovvero disposto dal tribunale per i minorenni ove manchi il consenso)?

Si ritiene che a tale quesito debba essere data risposta negativa. Il nuovo testo dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/98, così come modificato dalla legge n. 94/2009, richiede il requisito del progetto biennale di inserimento sociale solo con riferimento agli stranieri affidati ex art. 2 l. 4.5.1983 n. 184 e non in relazione agli affidamenti ai parenti entro il quarto grado che invece potrebbero sorgere per effetto della lettura congiunta degli art. 4 e 9 della legge n. 184/83. In tali situazioni di affidamento formale del minore a parenti entro il quarto grado, disposto dal servizio sociale su consenso del tutore, ovvero su provvedimento del tribunale per i minorenni, tali minori non possono nemmeno definirsi “minori non accompagnati”, ma dovrebbero essere iscritti sul permesso di soggiorno dello straniero affidatario ai sensi dell’art. 31 c. 1 del d.lgs. n. 286/98 se infraquattordicenni ovvero dovrebbe essere loro rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell’art. 31 c. 2. Al compimento della maggiore età, dovrebbero dunque godere dell’automatico rinnovo o conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32 c. 1 d.lgs. n. 286/98, non rientrando la loro situazione nella fattispecie di cui al successivi comma 1 bis e 1 ter.

E’ importante, dunque, che durante la loro minore età e successivamente all’affido formale al parente entro il quarto grado regolarmente soggiornante, venga richiesta alla questura competente a favore del minore la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “motivi di famiglia”, se ultraquattordicenne ovvero l’iscrizione sul permesso di soggiorno dell’affidatario. In caso di diniego da parte della questura, può essere proposto ricorso al giudice civile del tribunale di residenza.

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Sentenza del Consiglio di Stato n. 1478 del 15 marzo 2010