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(GU n. 134 del 11/06/2010)

Decreto interministeriale n. 10A07303 del 4 giugno 2010

Pds CE per soggiornanti di lungo periodo - Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009

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Decreto interministeriale n. 10A07303 del 4 giugno 2010

Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della
legge n. 94/2009. (10A07303)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche, concernente il permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo;
Visto in particolare il comma 2-bis dell’art. 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 1, comma 22,
lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, che subordina il
rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua
italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con
decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visti gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante le norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità di svolgimento del test
di conoscenza della lingua italiana al cui superamento e’ subordinato
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo, previsto dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», di seguito Testo unico.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli
stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’ art. 9 del Testo unico,
ed ai familiari per i quali puo’ essere richiesto il permesso di
soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 1
del medesimo art. 9, salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai figli minori degli anni quattordici, anche nati fuori dal
matrimonio, propri e del coniuge;
b) allo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di
apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da
handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica.

Art. 2

Disposizioni sulla conoscenza della lingua italiana

1. Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza
della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.
2. Al fine della verifica della conoscenza della lingua italiana,
conforme al livello indicato al comma 1, lo straniero effettua uno
apposito test, secondo le modalità indicate dall’art. 3.

Art. 3

Modalità di svolgimento del test di conoscenza
della lingua italiana

1. Lo straniero presenta, con modalità informatiche, la richiesta
di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla
prefettura territorialmente competente in base al domicilio del
richiedente. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità,
l’indicazione delle generalità del richiedente, i dati relativi al
titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia, i dati del
documento valido per l’espatrio, e l’indirizzo presso cui lo
straniero intende ricevere la convocazione per lo svolgimento della
prova.
2. La prefettura convoca, entro sessanta giorni dalla richiesta, lo
straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero
si deve presentare.
3. Il test si svolge, previa identificazione dello straniero a cura
del personale della prefettura ed esibizione della convocazione, con
modalità informatiche, ed e’ strutturato sulla comprensione di brevi
testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri
adottati, per le specifiche abilità, dagli Enti di certificazione di
cui all’art. 4, comma 1, lettera a). Il contenuto delle prove che
compongono il test, i criteri di assegnazione del punteggio e la
durata della prova sono stabiliti in collaborazione con un Ente di
certificazione compreso tra quelli indicati all’art. 4, comma 1,
lettera a), a seguito di apposita convenzione da stipulare con il
Ministero dell’interno. Alla stipula della convenzione si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno
l’ottanta per cento del punteggio complessivo.
4. A richiesta dell’interessato il test di cui al comma 3 puo’
essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, fermi
restando l’identità del contenuto della prova, i criteri di
valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con
modalità informatiche.
5. Il risultato della prova e’ comunicato allo straniero ed e’
inserito a cura del personale della prefettura nel sistema
informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
del Ministero dell’interno. In caso di esito negativo, lo straniero
puo’ ripetere la prova, previa richiesta presentata ai sensi del
comma 1.

Art. 4

Modalità ulteriori per l’accertamento
della conoscenza della lingua italiana

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, non e’
tenuto allo svolgimento del test di cui all’art. 3 lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua
italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza
delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, indicati
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma
632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e
integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che
attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento
europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio
d’Europa;
c) che ha ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per
l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del Testo unico, il
riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per
la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d’Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o
secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema
italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l’istruzione
di cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di
secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una
Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o
frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
e) che e’ entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, comma 1,
lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolge una delle attività
indicate nelle disposizioni medesime.

2. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, lo
straniero allega alla documentazione richiesta dall’art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per
il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo, copia autentica dei titoli di studio o professionali
conseguiti e dei certificati di frequenza richiesti. Nei casi
previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, lo straniero allega alla
documentazione richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno
una dichiarazione sul titolo di esonero posseduto.
3. Lo straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di
apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o
handicap, di cui all’art. 1, comma 3, lettera b), allega la
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica alla
documentazione richiesta dall’art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 5

Verifica dell’esito del test ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo, la questura verifica la sussistenza
del livello di conoscenza della lingua italiana indicato all’art. 2,
comma 1, attraverso il riscontro dell’esito positivo del test
riportato nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, di cui all’art.
3, comma 5.
2. Nei casi previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a), b), e d), la
verifica di cui al comma 1 e’ effettuata dalla questura attraverso il
riscontro della documentazione da allegare alla richiesta di rilascio
del permesso di soggiorno e, nei casi previsti dall’art. 4, comma 1,
lettere c) ed e) attraverso l’accertamento delle condizioni o dei
titoli dichiarati dallo straniero.

Art. 6

Ruolo del prefetto e dei consigli territoriali
per l’immigrazione

1. Il prefetto territorialmente competente, individua in ambito
provinciale le sedi per lo svolgimento del test di cui all’art. 3,
anche attraverso accordi con gli enti locali e le istituzioni
scolastiche.
2. I consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’art. 3,
comma 6, del Testo unico, anche attraverso accordi con enti pubblici
e privati e con associazioni attive nel campo dell’assistenza agli
immigrati, nell’ambito delle risorse statali e comunitarie
disponibili, promuovono progetti di informazione per illustrare le
modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo e progetti per la preparazione al test di cui all’art.
3.

Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 4 giugno 2010