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Aggravante di clandestinità viola la Costituzione – E’ invece legittimo il reato di ingresso e soggiorno irregolare (art 10bis)

Le pronunce della Consulta

“La condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del potere punitivo dello Stato.”

E’ questo uno dei più significativi passi della Sentenza, la n. 249 dell’8 luglio 2010, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’aggravante di clandestinità, art 1, comma 1, L. 94/2009.

Secondo la Consulta infatti “Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-reato», introducendo così una responsabilità penale d’autore «in aperta violazione del principio di offensività”

Inoltre, e questa è la contestazione che fin da subito è sembrata più evidente nei confronti della previsione normativa, “il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero”, come previsto all’art 3 della Costituzione.

L’aggravante infatti non rientra nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e puniscono i singoli reati.

“La qualità di immigrato «irregolare»”, continua la corte diventa uno “stigma”, che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento.”
Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

In sostanza, l’aggravante viene dichiarata incostituzionale per la violazione degli articoli 3 e 25 della Carta.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 249 dell’8 luglio 2010

Sul reato di ingresso e soggiono irregolare invece, la Sentenza n. 250 dell’8 luglio 2010 dichiara inammissibili e infondate le eccezioni sollevate dai giudici considerando l’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria.

La Corte Costituzionale però non si spinge oltre e tace invece sulla contestazione del reato di cui all’art. 10 bis contro i soggetti rientranti nelle categorie previste dall’articolo 19 del Testo Unico. Si tratta di minori stranieri, di genitori di minori italiani, di donne in stato di gravidanza (e mariti) fino al sesto mese dopo la nascita, di familiari di cittadini italiani, di persone che rischiano la persecuzione, tutti casi per cui è previsto il divieto di respingimento ed espulsione.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 250 dell’8 luglio 2010