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Circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 22 luglio 2010

Conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in caso di contratto cd. a progetto (art. 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003)

Per poter corrispondere a numerosi quesiti relativi all’oggetto, che pervengono dagli Uffici
territoriali e su cui si registrano contrasti interpretativi delle Direzioni Regionali e Provinciali del
Lavoro, si precisa l’orientamento in merito da parte di questa Direzione Generale.

Per gli stranieri extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia è ammissibile la
conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità in
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, anche in presenza di contratto cd. a progetto.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro, ai fini del rilascio del competente parere allo Sportello
Unico, sono chiamate sia a verificare la disponibilità – attraverso il sistema SILEN – della specifica
quota destinata alle conversione per lavoro autonomo attribuita a livello locale, che ad accertare,
dalla documentazione presentata dallo straniero richiedente, il carattere autonomo (e non
subordinato o parasubordinato) del contratto a progetto.
I1 lavoro a progetto non tende, infatti, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili
in senso lato all’area della cd. parasubordinazione (come affermato dalla Direzione Regionale del
Lavoro di Milano Prot. 4206 del 16.2.2005).

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie di contratto cd. a progetto tra il lavoro
autonomo, per i quali è permessa la conversione del permesso di soggiorno per studio/formazione in
permesso per lavoro autonomo, è necessaria un’attenta verifica da parte delle DPL circa i requisiti
qualificanti della fattispecie.

A tal proposito, si rimanda alle circolari del Ministero del Lavoro 1/2004, 17/2006 e 4/2008,
che indicano in maniera dettagliata quando un contratto a progetto può qualificarsi come contratto
di lavoro autonomo.

Si precisa, inoltre, che l’orientamento su esposto non vale per i nuovi ingressi dall’estero (ex
art. 26 del T.U. e art. 39 del D.P.R. 394/99), in quanto la specifica attività di lavoro autonomo deve
essere riconducibile ad una delle categorie individuate dall’art. 2 del D.P.C.M. 1.04.2010. Tra
queste, allo stato, ancora non figura la casistica relativa al lavoro cd. a progetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Natale Forlani

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Circolare del Ministero del Lavoro n. 23 del 22 luglio 2010