Dopo il Tar Veneto ed il Tar Emilia Romanga intervenuti in precedenza sull’argomento, anche il Tar Piemonte, con l’Ordinanza n. 539 dell’8 luglio 2010 dichiara illegittimo il dieniego del pds CE per soggiornanti di lungo periodo in virtù della mera mancanza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il giudice amministrativo ha ribadito che:
“la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pare possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un’accentuata mobilità e i rapporti di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad essere non più un’eccezione, ma una costante…”
– Ordinanza del Tar Piemonte n. 539 dell’8 luglio 2010
Sullo stesso argomentosegnaliamo:
– Sentenza Tar Veneto n. 3213 dell’ 8 giugno 2006
– Sentenza del Tar dell’Emilia Romagna n. 1525 del 22 aprile 2008
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– Permesso di soggiorno CE di lungo periodo – Continuano i problemi e le prassi illegittime