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Allontanamento dei cittadini comunitari – Protezione rafforzata. Sentenza della Corte di Giustizia UE

La lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» . Ma occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti (il grado di inserimento)

La Corte di Giustizia ha definito una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra il Land Baden–Wurttemberg ed un cittadino greco, a seguito della decisione di allontanamento adottata da tale Land, che ne dichiarava la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania. In merito all’interpretazione dell’art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (disposizione che esclude l’adozione del provvedimento di allontanamento, fatti salvi motivi imperativi di pubblica sicurezza), il Giudice comunitario ha stabilito:
a) che la stessa deve essere interpretata nel senso che, per stabilire se un cittadino dell’Unione abbia soggiornato nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti la decisione di allontanamento – criterio determinante per la concessione della protezione rafforzata accordata da tale normativa – occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti nel caso di specie, ed in particolare la durata di ciascuna delle assenze dell’interessato dallo Stato membro ospitante, la durata cumulata e la frequenza di tali assenze, nonché le ragioni che hanno indotto l’interessato a lasciare tale Stato membro, determinando o meno lo spostamento verso un altro Stato del centro dei suoi interessi personali, familiari o professionali;

b) che nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione beneficia della protezione di cui all’art. 28, n. 3, della su citata direttiva, tale disposizione deve interpretarsi nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.

La Corte ha inoltre stabilito che qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell’Unione beneficia della protezione dell’art. 28, n. 2, della su menzionata direttiva (secondo cui lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza), tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». In motivazione (punto n. 52), la Corte di Giustizia ha precisato che nell’ambito di tale valutazione occorre prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui si garantisce il rispetto, in quanto è possibile addurre motivi di interesse generale per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti, e in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Sentenza della Corte di Giustizia, Grande sezione, (C-145/09) del 23 novembre 2010