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I casi “Dublino”davanti alla CEDU

a cura dell'Avv. Antonella Mascia - Già giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

Attualmente davanti alla CEDU sono pendenti più di 1.000 casi che riguardano respingimenti in applicazione del c.d. “Sistema Dublino”, la normativa comunitaria che regola il trattamento delle domande dei richiedenti asilo.

Un caso di grande attualità è per esempio quello da me segnalato recentemente, il caso M.S.S. c. Belgio e Grecia, trattato in Grande Camera all’udienza del 1° settembre 2010.

Ricordo che il “Sistema Dublino” individua lo Stato membro responsabile dell’esame della domanda d’asilo presentata da un cittadino proveniente da un Paese terzo che arrivi sul territorio di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

In base al Regolamento di Dublino, gli Stati membri dell’Unione europea determinano, in base a criteri obiettivi, quale degli Stati è responsabile dell’esame di una domanda di asilo presentata sul loro territorio, questo per evitare che si presentino più domande e per permettere che il richiedente sia seguito da un solo Stato membro. Se i criteri fissati dal Regolamento di Dublino individuano un altro Stato membro come responsabile dell’esame della domanda, quest’ultimo è invitato a farsi carico del fascicolo e il richiedente viene rinviato verso tale Paese.

I ricorrenti che si rivolgono alla CEDU ritengono che in certi Paesi dell’Unione europea l’esame delle loro domande sia superficiale e approssimativo, con alto rischio di rigetto per queste ragioni.

In genere i ricorsi presentati alla CEDU sono contro il Regno Unito, il Belgio, i Paesi Bassi, la Finlandia e la Francia e i Paesi di destinazione che fanno parte dell’Unione Europea dove si teme il rischio di rigetto per esame superficiale e approssimativo delle domande, sono essenzialmente la Grecia e l’Italia.

Ad oggi risultano comunicati ai Governi convenuti circa una cinquantina di casi e la Cancelleria della CEDU è in attesa delle osservazioni da parte delle parti.

In molti casi i ricorrenti hanno richiesto alla CEDU l’adozione di misure cautelari.

Qui di seguito riporterò alcuni casi di particolare interesse e che si occupano delle problematiche legate alla legislazione comunitaria “Dublino”.

Rischi di maltrattamenti in caso di respingimento conseguente alla legislazione “Dublino”

T.I. c. Regno Unito : il ricorrente, cittadino sri-lankese, arrivato in Inghilterra dove aveva presentato richiesta di asilo secondo la Convenzione di Dublino, aveva presentato ricorso alla CEDU perché il Governo britannico aveva chiesto alla Germania di farsi carico dell’esame della sua domanda di asilo. Il ricorrente temeva che, una volta arrivato in Germania, le autorità tedesche avrebbero esaminato in modo sommario il suo fascicolo, rigettando la sua domanda, con il rischio di essere rinviato in Sri Lanka dove affermava di correre un rischio reale di subire maltrattamenti da parte dei LTTE, da cui era fuggito lasciando il suo paese. Il ricorrente affermava inoltre di essere stato detenuto e torturato per tre mesi a Colombo da parte delle forze di sicurezza perché sospettato di essere una Tigre Tamil. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione del 7 marzo 2000. In questo caso la CEDU ha ritenuto che l’esistenza di un rischio reale che la Germania espellesse il ricorrente verso lo Sri Lanka, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione, non fosse stato provato.

K.R.S c. Regno Unito : un cittadino iraniano, arrivato in Inghilterra dopo essere passato dalla Grecia, presentava domanda di asilo in Inghilterra. Conformemente al Regolamento di Dublino, il Regno Unito chiedeva alla Grecia di farsi carico della richiesta di asilo e la Grecia accettava. Il ricorrente presentava ricorso alla CEDU affermando che in caso di sua espulsione verso la Grecia vi sarebbe stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa della situazione dei richiedenti asilo in Grecia. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile con decisione del 2 dicembre 2008, questo perché “in assenza di prove contrarie, si deve presumere che la Grecia si conformerà agli obblighi che a lei incombono e che riguardano le persone rinviate”. La CEDU aveva inoltre rilevato che la Grecia non rinvia nessuno verso l’Iran.

Il “Sistema Dublino” è comunque sotto osservazione e una netta presa di posizione si è avuta recentemente da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, intervenuto come parte terza nel caso di Grande Camera M.S.S. c. Belgio e Grecia.

È possibile che la CEDU modifichi il proprio orientamento, soprattutto in caso i ricorrenti riescano a dare prova di quanto affermano.

A mio avviso un buon contributo sul piano probatorio potrebbe essere fornito attraverso l’interessamento di Organismi internazionali, come nel caso M.S.S. c. Belgio e Grecia con l’intervento del Commissario per i diritti umani, ma anche e soprattutto con rapporti circostanziati provenienti da organizzazioni non governative che attestino le reali condizioni dei richiedenti asilo e delle loro domande nei Paesi ritenuti “a rischio di esame superficiale”.

Inoltre ricordo che le parti, a certe condizioni, possono sempre chiedere alla CEDU di effettuare un’istruttoria perché possano essere chiariti alcuni fatti della causa, questo secondo gli articoli A1 e seguenti del Regolamento della CEDU.