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Sanatoria “truffa” 2009 – Annullata l’espulsione allo straniero truffato che abbia presentato denuncia e istanza di rilascio del pds ex art 18

Il Giudice di Pace di Caltanissetta rileva che le autorità di Pubblica Sicurezza non hanno valutato le circostanze ed ha adottato il provvedimento in difetto di motivazione

La storia è una delle tante che hanno coinvolto migliaia di cittadini stranieri truffati da affaristi e faccendieri nell’ambito della sanatoria 2009.

Si tratta della cosiddetta “Sanatoria truffa”, quando nell’ambito della procedura di emersione del settembre 2009, vere e proprie organizzazioni criminali hanno messo in piedi ramificate reti di mediatori, commercialisti, avvocati, singoli soggetti senza scrupoli, dando la speranza a moltissimi stranieri irregolarmente presenti e desiderosi di un permesso di soggiorno, di poter regolarizzare la loro situazione.

Va detto che la procedura di emersione non prevedeva la partecipazione dello straniero nella presentazione della documentazione, a carico totalmente del datore di lavoro.

Cosa è accaduto?
Nella maggior parte dei casi, emerge da inchieste e testimonianze delle vittime, agli stranieri veniva paventata, da procacciatori strettamente a contatto con l’organizzazione criminale, la possibilità di sanare la posizione di soggiorno grazie a commercialisti o altre figure che, “conoscendo molti titolari di aziende loro clienti disponibili ad assumere uno straniero” si sarebbe impegnati a seguire tutte le procedure. Le cifre pagate, dai 1.000 ai 5.000 euro (senza contare l’esborso del contributo forfetario di 500 euro) sarebbero state invece i compensi degli stessi professionisti che avrebbero seguito in tutto e per tutto la pratica.

Insomma, nella stragrande maggioranza dei casi, la truffa avveniva dentro una dimensione poco chiara, che confondeva decreto flussi e sanatoria e utilizzava in realtà, questo è dovreoso dirlo, una confusione regnante proprio grazie alle normative che hanno regolato in questo ultimo decennio la materia. Non vi era quindi la consapevolezza da parte degli stranieri di essere coinvolti in una truffa, piuttosto la speranza di appoggiarsi a chi li avrebbe guidati nel difficoltoso percorso legale di regolarizzazione offrendogli addirittura la possibilità di un nuovo lavoro
A fugare qualsiasi dubbio contribuivano poi i luoghi in cui si svolgeva l’assunzione (in realtà truffaldina) spesso veri e prori uffici che davano la parvenza di essere professionali e addirittura abilitati a dare assistenza. Inoltre gli stranieri si sono visti consegnare tutta la documentazione relativa al datore di lavoro come il documento di identità, la ricevuta di presentazione dell’istanza, addirittura la ricevuta di versamento del contribito forfetario di 500 euro.
Ma col trascorrere dei mesi, quando non fossero già state le autorità a scoprire la truffa, sono stati gli stessi stranieri a far scricchiolare le loro sicurezze e con esse le speranze: uffici volatilizzati, datori di lavoro irrintracciabili così come i mediatori, per non parlare di commercialisti ed altri professionisti coinvolti di cui si sono immediatamente perse le tracce (a volte perché arrestati)

Il Giudice di Pace di Caltanissetta è stato chiamato ad intervenire in parte in questa situazione in sede di convalida un provvedimento di espulsione a carico di uno straniero truffato che aveva presentato denuncia nei confronti dei truffatori e conseguentemente istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell’art 18 del Testo Unico sull’immigrazione.

Di situazioni simili le Procure di tutta Italia sono investite ormai da mesi e con forza, da Brescia a Catania, viene la domanda di giustizia per queste migliaia di migranti.

E’ utile ricorda che il comma 15 dell’art 1 ter(legge 102/2009) nello stabilire la perseguibilità di chi avesse rilasciato false dichiarazioni o attestazioni, preveeva la clausola del “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
Torna quindi utile il richiamo all’art 12, comma 5 del Testo Unico quando prevede che “chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito ….”

Difficile pensare una conorrenza dello straniero truffato in tale circostanza che sembrerebbe invece vederlo coinvolto come vittima, come è difficile ipotizzare un concorso nel reato di usura contro l’usurato vittima dell’usuraio.

A favore dello straniero anche la circostanza per cui la Prefettura, come peraltro avviene nella stragrande maggioranza dei casi, non si è preoccupata di notificare agli interessati alcun provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione limitandosi ad archiviare la pratica senza informare lo straniero.

Il Giudice di Pace di Caltanissetta ha quindi annullato il provvedimento di espulsione emanato a suo carico per difetto di motivazioni dovendo l’autorità tenere conto delle circostanze menzionate.

Ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta n. 2282 del 16 dicembre 2010