Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

GU n. 35 del 12-2-2011

Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2010, n. 268

Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in vigore dal 27 febbraio 2011

Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;
Considerate le competenze attribuite dall’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al Ministero della salute;
Visto l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;
Visto l’articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Visto, altresì, l’articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente;
Considerata, secondo quanto previsto all’articolo 24 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l’esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto l’articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n. 206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, – serie generale – concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell’articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l’attribuzione all’autorità competente di cui all’articolo 5 del decreto legislativo medesimo della scelta dell’eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, le procedure relative all’esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;
Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 dicembre 2009;
Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla osta all’ulteriore corso;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o l’esercizio della professione;
c) «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali.
d) «Ministero» il Ministero della salute.

Art. 2
Avvio delle procedure

1. Il richiedente trasmette al Ministero – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell’Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all’articolo 10 del decreto legislativo.
2. Alla stessa Direzione generale è trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 3

Procedura amministrativa per il riconoscimento

delle qualifiche professionali

1. Il Ministero – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie procede all’istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 2, secondo quanto stabilito nell’articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza dei servizi.
2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentate nazionale dell’Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.
3. Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con decreto dirigenziale, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in
conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, è
subordinato al superamento delle misure compensative di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo, consistenti, a scelta del
richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto dirigenziale
di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto
decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell’avvio delle
procedure relative alla prova d’esame o al tirocinio di adattamento.
5. Il decreto di riconoscimento è rilasciato solo a seguito del
superamento della prova attitudinale o del tirocinio.

Art. 4
Oggetto e svolgimento della prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l’esercizio
della professione.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica
e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana.
3. La prova attitudinale verte sulle materie individuate nel
decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3, comma 4, tra
quelle costituenti l’ordinamento didattico vigente concernente la
professione sanitaria di riferimento, le quali, sulla base del
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e
quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di
formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione
essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.
4. La prova scritta consiste in un questionario di domande a
risposta multipla.
5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di competenze e
abilità inerenti l’esercizio della professione, riferite a casi
operativi.
6. Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento
della prova scritta.
7. La prova attitudinale si svolge presso le Università o sedi
decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico da individuarsi attraverso apposita
convenzione tra la struttura ed il Ministero.
8. Della data, del luogo e dell’ora della prova è data
comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima
dell’espletamento della prova stessa.
9. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di
riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31
ottobre 2008 per l’espletamento della prova attitudinale.
10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e
occasionale, la prova attitudinale è disposta con le modalità
previste dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 5

Commissione d’esame

1. La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova
attitudinale è nominata con decreto dirigenziale in relazione al
numero dei candidati e delle materie oggetto di esame.

2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del
Ministero, due docenti della struttura sede della prova e un
rappresentante designato dall’Ordine o Collegio di competenza.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero.

Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si
intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione
d’esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il
richiedente.
2. Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del
richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può
essere ripetuta non prima di sei mesi.
4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il
candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta
dell’interessato, nella prima sessione utile.
5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero
rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del
titolo professionale.

Art. 7

Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento di cui all’articolo 23 del decreto
legislativo, consistente in un percorso formativo della durata non
superiore a tre anni, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare, è svolto presso le Università o sedi decentrate dei
corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario
nazionale, sotto la supervisione e responsabilità di un referente di
tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio.
2. Il tirocinio di adattamento, la cui durata è stabilita dal
decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente alla
valutazione della Conferenza dei servizi, verte sui settori
scientifici disciplinari afferenti le materie dell’ordinamento
didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento.
3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria presso
cui il tirocinio si è svolto predispone una relazione finale di
valutazione, da trasmettere al Ministero – Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo
di quindici giorni, nella quale si certifica che il tirocinante ha
colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo
di tirocinio.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può
essere ripetuto.
5. In caso di valutazione favorevole, il Ministero rilascia al
richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del titolo
professionale conseguito nello Stato di origine.

Art. 8
Obbligo del tirocinante

1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui al precedente articolo 7, comma 1, svolge l’attività tecnico-pratica, all’interno dell’area di specifica competenza della figura professionale, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza del codice deontologico.

Art. 9

Disposizioni per i cittadini extracomunitari

1. Ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dell’articolo 60, comma 3, del
decreto legislativo, le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai titoli professionali conseguiti in ambito non
comunitario.

2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al
superamento della misura compensativa, compete all’Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la
scelta della misura compensativa.

Art. 10

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle misure compensative
di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico
del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella
misura e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31
ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 40 – serie generale – del 18 febbraio 2009.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Alfano