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Sanatoria 2009 – Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Una serie di pronunce favorevoli ma deludenti dal punto di vista ermeneutico. Un commento a caldo.

a cura dell'Avv. Giuseppe Onorato

Dal punto di vista prettamente e – sia consentito – meramente pratico, nell’interesse dei ricorrenti (lavoratori o datori di lavoro) nelle procedure di emersione, non può che apprezzarsi l’esito cui è giunta l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sei ordinanze (dalla n. 912 alla n. 917 di oggi 25.2.2011).

Il Massimo Consesso amministrativo ha infatti ritenuto sussistente sia il fumus che il periculum, ed ha quindi ritenuto dovesse essere concessa tutela cautelare ai ricorrenti nei procedimenti in questione e, così, di conseguenza, in tutti gli altri procedimenti (e sono tanti) nei quali erano state sollevate delle questioni di legittimità dei rigetti per quei lavoratori che avevano subito una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5ter. Del D. Lvo 286/98.

Tuttavia, appare anche evidente un approccio per così dire “salomonico” che pare caratterizzare l’argomentazione delle dette pronunce. E da ciò una certa delusione delle aspettative circa una maggior chiarezza nell’affrontare la materia. D’altro canto, con le note ordinanze di inizio gennaio di quest’anno, il Consiglio di Stato aveva già chiarimento manifestato un approccio per il quale – nella materia in esame – periculum e fumus fossero pressoché in re ipsa.

Ma nelle decisioni odierne manca certamente una valutazione – absit iniuria verbis – autonoma e coraggiosa della materia.

Nella motivazione dell’ordinanza, dopo i richiami di rito, vengono prima ricordate le norme rilevanti, le differenze rappresentate nella configurabilità del reato in parola con le previsioni dell’art. 380cpp ovvero 381cpp, evidenziando quindi le diverse e contrastanti pronunce dei TAR delle diverse regioni, sottolineando allora che “in tale situazione, l’Adunanza Plenaria non può che prendere atto della complessità della questione sottopostale e delle connesse difficoltà interpretative”, con un richiamo alla nota questione della direttiva 2008/115.

Per giungere poi a partorire un “topolino” quando afferma che: “tenuto conto della natura cautelare del provvedimento appellato, sia necessario attendere che l’esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado”.
In definitiva, l’Adunanza plenaria nulla ha chiarito.
Anzi, ha lasciato del tutto aperta la vera questione della ostatività o meno non dal lato cautelare, ma nel merito, del reato in questione, dato che non v’è ragione di dubitare che – come è perfettamente rientrante nella natura delle cose – ciascun TAR, anche in sede di merito, adotterà una sua autonoma e peculiare posizione, così che sarà necessaria, dopo le sentenze di merito che non tarderanno ad arrivare, una serie di ulteriori pronunce d’appello delle diverse (e spesso contraddittorie) sezioni del Consiglio di Stato e giungere, non si sa quando, ad una nuova eventuale pronuncia di merito della Adunanza Plenaria.

Ed allora, nelle more, quid iuris? Quale orientamento per i TAR? Quale orientamento per gli Sportelli Unici che abbiano posizioni ancora aperte? Tutto resta, in buona sostanza, da definire.

Con buona pace della certezza del diritto ad oltre 17 mesi dal termine per l’invio delle domande di emersione.

Ordinanza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) n. 912 del 25 febbraio 2011