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Decreto Flussi stagionale 2011 – Le quote, le procedure, i requisiti

Compilazione possibili dal 28 febbraio, Invio possibile dalle h 8.00 del giorno successivo alla pubbblicazione in Gazzetta Ufficiale

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Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per l’ingresso di lavoratori extracomunitari per lavoro stagionale per l’anno 2011 che prevede una quota massima di ingressi per 60.000 cittadini
stranieri non comunitari residenti all’estero (art.1).

Le quote
Il decreto, già approvato dal Consiglio dei Ministri, nel limite della quota di 60.000 lavoratori, prevede l’ingresso di:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegm, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Repubblica delle Filippine,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia
migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Il decreto prevede inoltre la possibilità di ingresso di lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi
precedentemente indicati, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art.2).
Sarà necessario riportare i periodi lavorativi stagionali dei precedenti due anni ai fini della richiesta di nulla osta pluriennale e per far valere il diritto di precedenza, di cui all’art. 24, comma 4 del d. l.vo 286/98, attestati dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.

La durata del rapporto di lavoro stagionale è ricompressa tra un minimo di 20 giorni ed un massimo
di 9 mesi, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere
presso diversi datori di lavoro.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di
lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l’attività prevalente.

Le procedure
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod.C stag.) possono essere
presentate, come già avvenuto in analoghe precedenti occasioni, esclusivamente con
modalità informatiche
.

Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell’utente e l’invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito intemet del Ministero dell’Interno (nullaostalavoro.intemo.it) per i privati ed i consulenti del lavoro mentre su sportellounicoimmigrazione.interno.it per le associazioni di categoria.

L’invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla
pubblicazione del decreto
e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
L’accesso al sito dedicato al D.P.C.M.in oggetto è possibile a partire dalle ore
8.00 del 28 febbraio, così come i moduli per la compilazione delle istanze da trasmettere nei tempi sopraindicati.

Le procedure presso lo Sportello Unico
Gli Sportelli Unici si svolgeranno con le modalità già adottate con lo scorso decreto stagionale e non stagionale:

– Dovranno essere valutati pregressi episodi in cui i datori di lavoro,
dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non
abbiano proceduto all’assunzione

– Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo
Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48
ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta
comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione.

– Qualora il datore di
lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale, purchè
con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un
nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro
cessato.

– La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi
in cui non sia gii stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di
cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Il reddito da lavoro agricolo
Inoltre, per quanto attiene la sussistenza del requisito reddituaie per i datori di lavoro che svolgono l’attività di imprenditori agricoli, sarà possibile – in
conformità a quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate – ricondurre la
capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre
insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di
ricchezza
, quali – ad esempio – i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il
volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.

L’alloggio
Il lavoratore, al momento della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l’ingresso in Italia,
consegnerà la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato
dal Comune o dalla ASL competenti per territorio) nonché la documentazione dell’effettiva disponibilità dell’alloggio.
La dimostrazione dell’idoneità dell’alloggio, qualora venga
richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa
dell’anno precedente, potrà essere risolta evitando di richiedere la produzione della certificazione già
acquisita in precedenza.

DPCM del 17 febbraio 2011
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1062 del 25 febbraio 2011
Istruzioni per la compilazione del mod C.

Per l’assistenza nella compilaziopne delle domande e per le procedure di invio potrete rivolgervi alla sede più vicina, nella vostra città, del Patronato Inac
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