Si dovranno adeguare alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 10 maggio 2011 con cui i giudici hanno chiarito la non ostatività delle condanne inflitte ai sensi dell’art 14 comma 5 ter del Testo Unico, la cosiddetta doppia espulsione.
Secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, impartite con la circolare n. 3958 del 24 maggio 2011, gli Sportelli Unici dovranno conformarsi all’indirizzo della giurisprudenza agendo in autotutela, riaprendo i procedimenti non ancora definiti, sia ovviamente quando non sia stato già notificato il rigetto, sia quando sia pendente un ricorso presso i tribunali amministrativi o non siano trascorsi i termini per l’impugnazione.
Qualora invece i procedimenti siano già stati definiti, cioè siano trascorsi i termini utili, oppure sia già divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell’impugnazione, su richiesta dello straniero (a cui normalmente non viene notificato il rigetto) caso per caso potrà essere riaperta l’istruttoria.
– Circolare del Ministero dell’Interno n. 3958 del 24 maggio 2011