Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata in G.U. n. 194 del 22-8-2011

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2011

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3958). (11A11279)

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
Visti l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche’ per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea», l’art. 17 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7 e n. 3951 del 12 luglio 2011;
Ravvisata la necessita’ di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza; Viste le riunioni tenutesi nei giorni 19 e 21 luglio 2011 presso il Ministero dell’interno; Su proposta del Capo dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Ministero dell’interno;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone:
Art. 1 1.
Al fine di favorire il rientro assistito degli immigrati giunti sul territorio nazionale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011, l’O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), in qualita’ di Soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, provvede al rimpatrio degli stranieri, che ne facciano richiesta, nei Paesi di origine tramite vettore aereo, sulla base delle istanze trasmesse dal Commissario delegato di cui alla sopra citata ordinanza.
2. Il Soggetto attuatore garantisce l’assistenza logistica ai richiedenti il rimpatrio, curando il trasporto dalle strutture in cui si trovano fino all’aeroporto di partenza.
3. Il rimpatrio volontario puo’ essere richiesto dagli stranieri giunti in Italia dal 1° gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del Commissario delegato e in particolare:
a) dai richiedenti protezione internazionale;
b) dai richiedenti protezione internazionale denegati fino alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso;
c) dai titolari di protezione internazionale che rinunciano allo status;
d) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validita’ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
e) dagli immigrati in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
4. Agli stranieri ammessi al rimpatrio e’ consegnato il biglietto aereo e un’indennita’ di viaggio individuale pari a € 200,00 da corrispondere al momento della partenza dopo il valico di frontiera.
5. Il Soggetto attuatore opera sulla base delle indicazioni operative fornite dal Commissario delegato, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’art.1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.
6. Le attivita’ di rimpatrio di cui al presente articolo sono riferite ad un contingente di 600 immigrati.
7. Per l’espletamento delle attivita’ previste dal presente articolo, il legale rappresentante per la missione OIM in Italia e’ autorizzato a richiedere l’apertura di una apposita contabilita’ speciale.
8. All’attuazione del presente articolo si provvede in deroga alle procedure dell’art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
9. L’immigrato ammesso alla procedura di rimpatrio prevista dal presente articolo non potra’ beneficiare di altri programmi di rimpatrio volontario e assistito. Alla procedura di rimpatrio prevista dal presente articolo l’immigrato potra’ essere ammesso una sola volta.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo di € 904.792,40, si provvede a valere sulle risorse disponibili assegnate al Commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011.