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Trattenimenti amministrativi e navi “centri di raccolta” – Esposto presentato alla Procura di Palermo

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PALERMO
ESPOSTO

A partire dal mese di agosto diverse centinaia di cittadini stranieri, per la maggior parte di origine nordafricana, sono stati trattenuti presso i Centri di prima accoglienza e soccorso di Contrada Imbriacola a Lampedusa, e di Pozzallo, in provincia di Ragusa, per diverse settimane, in qualche caso anche oltre un mese, senza la tempestiva adozione di provvedimenti formali di respingimento, di espulsione o di trattenimento. Nel CPSA di Lampedusa si è realizzato anche il trattenimento illegittimo di numerosi minori non accompagnati, e analogo trattenimento, ben oltre le esigenze del “primo soccorso”, si è verificato nella ex base Loran ubicata nell’isola di Lampedusa, una struttura di natura incerta, dopo che nel 2009 era stata classificata come CIE ( centro di identificazione ed espulsione) da parte del Ministero dell’interno. A partire da venerdì 23 settembre alcune centinaia di migranti provenienti da Lampedusa, dopo l’incendio del CPSA di Imbriacola nella quale erano trattenuti già da diversi giorni, sono stati trasferiti nel porto di Palermo e rinchiusi su tre navi, la MOBY FANTASY, la MOBY VINCENT, e l’AUDACIA. Su questi fatti si allegano fotografie e articoli giornalistici che documentano le condizioni di totale privazione della libertà personale imposta ai migranti che, a detta delle competenti autorità, sarebbero stati trasferiti sulle navi utilizzate come “centri di raccolta” in attesa dell’espulsione verso la Tunisia. Ed in effetti risulta che una parte di loro, secondo fonti giornalistiche almeno duecento persone, sarebbero stati già rimpatriati in Tunisia, con aerei decollati dall’aeroporto di Palermo. Durante i trasferimenti in autobus, da una nave all’aeroporto, in vista del rimpatrio, ancora all’interno del porto, si sono da ultimo verificati gravi atti di autolesionismo, secondo quanto riferito dagli organi di informazione.

I cittadini stranieri trattenuti a bordo delle navi Moby Fantasy, che alla data del 25 settembre, sarebbe già partita per la Sardegna, Moby Vincent e Audacia, ancora alla fonda nel porto di Palermo, alcuni dei quali ammanettati con fascette di plastica, si trovano in condizione di estrema limitazione della libertà personale essendogli inibita qualsiasi possibilità di movimento, anche all’interno delle navi, risultando privati della possibilità di comunicare con l’esterno, ed essendo, a tal fine, sottoposti a continua sorveglianza, senza che nei loro confronti, per quanto risulta, siano stati emessi e notificati provvedimenti individuali limitativi della libertà personale e senza che i provvedimenti stessi siano stati sottoposti al vaglio giurisdizionale, garanzie previste in primo luogo dalla Costituzione, dalla normativa europea e internazionale e dal diritto interno, il D.Lgs. 286/98 agli articoli 10, 13 e 14.. Invero,si verifica da mesi che il provvedimento di respingimento alla frontiera con accompagnamento coatto e l’ordine del Questore di trattenimento presso i diversi centri di detenzione amministrativa ubicati nel territorio nazionale, quando vengono notificati, intervengono dopo ben molti giorni di illegittima detenzione, in totale contrasto con gli articoli 10, 13 e 14 del Testo Unico n.286 del 1998, e con l’art. 13 della Costituzione italiana, oltre che con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sui rimpatri 2008/115/CE e dal Codice delle frontiere Schengen ( Regolamento CE 562 del 2006). Si deve denunciare anche la violazione reiterata del divieto di espulsioni ( e di respingimenti) collettive, sancito dall’art. 4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo, ed ulteriormente ribadito dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, norma direttamente vincolante anche nel nostro ordinamento.

Sino alla data odierna dunque, per quanto risulta, cittadini stranieri attualmente a bordo delle tre navi sopraindicate,sono stati trasferiti e trattenuti in un luogo privo di determinazione giuridica;senza alcun provvedimento individuale formalmente adottato e convalidato dal giudice, tale illecito trattenimento forzato è stato, dunque, protratto senza alcun titolo.

Per gli stranieri ancora oggi trattenuti a bordo delle navi sopra indicate, ed in ipotesi già trasferiti verso centri di identificazione e soccorso, o peggio, ancora una volta in un CPSA come quello di Pozzallo, è dunque ampiamente decorso il termine di ventiquattrore dal fermo per identificazione di cui all’art. 11 DL 59/78 convertito in legge n. 191/78, in quanto del tutto limitata la libertà personale, senza peraltro che di ciò sia stato dato tempestivo avviso ai medesimi trattenuti o all’autorità giudiziaria. Si precisa, a tal proposito, che la privazione della libertà personale di molti dei migranti attualmente trattenuti a bordo delle “navi prigione” ha avuto addirittura inizio da più di tre settimane: allorquando gli stessi furono trasferiti dal CSPA (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza) di Lampedusa, a bordo delle diverse navi, e poi di nuovo, se non riaccompagnati in Tunisia, verso altri CIE o verso il CPSA di Pozzallo (Ragusa).

Gli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 286/98 prevedono che il cittadino straniero “irregolare”, privo di un legittimo titolo di soggiorno, o entrato irregolarmente nel territorio nazionale, possa essere privato della libertà personale soltanto in base ad provvedimento amministrativo scritto e motivato individualmente, unicamente nei casi in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento di respingimento alla frontiera, definito come respingimento differito del Questore (art. 10, comma 2), ovvero un provvedimento di espulsione (art. 13), ovvero un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza (art. 14). Tali provvedimenti, inoltre, hanno natura recettizia: essi acquistano, cioè efficacia solo dal momento della loro notifica al destinatario.
Il decreto di trattenimento dello straniero deve essere necessariamente comunicato al Giudice di Pace entro 48 ore dalla applicazione della misura restrittiva della libertà personale. Il Giudice di Pace, verificati i requisiti formali, convalida il detto provvedimento entro le successive 48 ore (artt. 13, co. 5 bis e 14, co. 4, D.Lgs. 286/98). La mancata convalida rende inefficace l’ordine di trattenimento emesso dal Questore. Proprio con riferimento ai provvedimenti di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (si vedano in particolare le sentenze 105/01 e 222/04) trattarsi di provvedimenti limitativi della libertà personale che, come tali, devono essere assistiti dalle garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione, e dunque sottoposti nei tempi indicati da tale norma al vaglio giurisdizionale, alla presenza dello straniero e con le garanzie di una difesa tecnica.

L’art. 21, co. 4, del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 286/98 (D.P.R. 394/99, come modificato dal D.P.R. 334/04), prevede che “il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea (oggi C.I.E. – Centri di Identificazione ed Espulsione – ) individuati ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Testo Unico sull’Immigrazione, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. Tali disposizioni di fonte regolamentare, dunque, in ossequio alla legge – stante la riserva assoluta di giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costituzione – prevedono che la privazione della libertà personale dello straniero possa avvenire unicamente presso i CIE, mentre al di fuori di tali centri (e dunque anche nei CPSA e nei CPA) possono svolgersi unicamente attività di accoglienza, assistenza e igienico-sanitarie.

Dal momento della entrata sul territorio nazionale, per la maggior parte degli stranieri avvenuta da oltre due-tre settimane, con sbarco a Lampedusa, e di certo dal momento del trattenimento a bordo delle suddette navi, i cittadini stranieri non hanno avuto alcuna possibilità di comunicare con un avvocato, né hanno ricevuto alcun tipo di comunicazione orale o scritta sui motivi del loro trattenimento, sulla sua durata e sulla possibilità, più in generale, di esercizio dei propri diritti, come la normativa nazionale, europea ed internazionale specificamente prevede.

Ciò esposto,emergono alcuni elementi da vagliare con particolare attenzione, che di seguito si sintetizzano:
1. Innanzitutto, oltre alla coatta permanenza degli stranieri sulla navi, la detenzione dal 18 al 23 nel mese di settembre, come già rilevato in altri casi anche nei mesi precedenti, nel CPSA di Contrada Imbriacola a Lampedusa, al pari di quanto rilevato nel CPSA di Pozzallo, è avvenuta in un luogo di incerta determinazione giuridica e senza alcun tipo di provvedimento che potesse giustificare la limitazione della libertà personale e che potesse essere formalmente vagliata da una autorità giudiziaria. E’ infatti noto che la permanenza nei centri di prima accoglienza e soccorso non dovrebbe superare di norma le 48-96 ore, ed in tali limiti erano contenuti i termini di trattenimento nel 2008, quando le strutture di Lampedusa venivano citate come un esempio a livello internazionale, il cd. modello Lampedusa. In ogni caso, quale che sia la denominazione della struttura non si può ritenere che, per assolvere esigenze di primo soccorso ed assistenza, occorrano diverse settimane, anche perché, se così fosse, la natura giuridica delle stesse strutture sarebbe stravolta, e si potrebbe verificare una grave violazione sia dell’art. 13 della Costituzione, che degli articoli 10, 13 e 14 del testo unico sull’immigrazione.

2. Non si sa sulla base di quali decreti di respingimento e di accompagnamento alla frontiera siano stati riaccompagnati in Tunisia i migranti giunti irregolarmente nelle isole di Lampedusa e Linosa nelle scorse settimane e quindi rimpatriati dopo un riconoscimento sommario da parte dell’autorità consolare, sembrerebbe senza il rilascio di un documento di viaggio individuale, e comunque sulla base di provvedimenti fotocopia, configurandosi quindi il carattere collettivo delle misure di accompagnamento forzato in frontiera.

La normativa di riferimento, prevede che la comunicazione del trattenimento presso il Cie vada eseguita dalle autorità amministrative all’autorità giudiziaria competente entro le 48 ore successive al momento dell’applicazione della misura restrittiva. La comunicazione del trattenimento all’autorità giudiziaria presso la cancelleria del Giudice di Pace va verificata. La determinazione di tale momento risulta rilevante anche al fine di computare le ulteriori 48 ore entro le quali il Giudice di Pace competente, vagliati i requisiti formali dell’Ordine di Trattenimento, provvede alla convalida.n caso di mancata convalida entro le 48 ore successive alla comunicazione, gli ordini del Questore perdono efficacia. Nel caso dei migranti trattenuti a bordo delle tre navi sopra indicate, i termini risultano abbondantemente scaduti se si tiene conto del momento della prima applicazione delle misure restrittive nell’isola di Lampedusa.

Si rileva inoltre che, se si facesse riferimento alla data degli eventuali decreti di trattenimento che dovessero essere ancora adottati da altre questure italiane, o dalla Questura di Agrigento, che pure dovrebbe adottare i provvedimenti di “respingimento differito” ai sensi dell’art. 10 comma 2 del t,U, 286 del 1998, o di espulsione, nei confronti dei migranti arrivati a Lampedusa e poi trasferiti sulle navi suddette, tali ordini di trattenimento sarebbero comunque stati comunque adottati dall’autorità amministrativa e vagliati dall’autorità giudiziaria ben oltre i termini di legge. A tal proposito, si invita l’Autorità adita di voler verificare se e quando siano stati adottati i provvedimenti formali che la legge impone in caso di trattenimento, respingimento ed espulsione di cittadini stranieri irregolarmente entrati nel territorio nazionale.

Gli organi di informazione, anche con foto e video facilmente reperibili, hanno inoltre riferito di diversi cittadini stranieri trattenuti che evidenziavano ferite dovute alle percosse subite da cittadini lampedusani o, in ipotesi, dalle forze dell’ordine, a Lampedusa nelle giornate del 21 e 22 settembre in particolare si segnala il caso di un cittadino straniero trasferito in elisoccorso a Palermo in stato di coma vigile, per effetto dell’aggressione subita nell’isola di Lampedusa. Analoga sorte è toccata ad un cittadino straniero operatore umanitario, noto per il suo impegno in favore dei migranti, aggredito negli stesi giorni da un gruppo di lampedusani mentre si accingeva a consumare un breve pasto in un chiosco ubicato nell’isola di Lampedusa. Le condizioni di promiscuità del trattenimento di tante in strutture del tutto inidonee a tale scopo, come navi traghetto, potrebbe avere inoltre gravi ripercussioni sulla salute dei migranti e degli stessi lavoratori delle stesse navi e degli operatori di polizia preposti alla loro sorveglianza, in violazione del fondamentale diritto alla salute, da riconoscere comunque anche agli immigrati irregolari.

In virtù di quanto sopra esposto si chiede
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ……………, voglia verificare i fatti esposti e accertare se abbiano luogo ipotesi di reato; in particolare, se i cittadini stranieri trattenuti a bordo delle tre navi, AUDACIA, MOBY FANTASY e MOBY VINCENT si siano trovati, ovvero si trovino, in una condizione di illecita limitazione della libertà personale ovvero se sussistano i presupposti per l’ipotesi di reato di violenza privata; se nei loro confronti siano stati adottati e notificati provvedimenti amministrativi che giustifichino tale privazione della libertà personale da parte delle autorità di polizia e se tali provvedimenti restrittivi siano stati sottoposti tempestivamente al vaglio giurisdizionale nei termini imposti dalla vigente normativa interna e europea; se sussista, in relazione alle date dei provvedimenti indicati, con particolare attenzione alle date di emissione e di notifica degli stessi, l’ipotesi di reato ex art. 476 del Codice penale, falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici; se sussistano ipotesi di reati in relazione alle condotte poste in essere in aperto contrasto con l’esercizio del diritto di difesa, manifestamente limitato quando non del tutto negato; se esistano ipotesi di reato per la illecita detenzione di minori di cui non si è certi se accompagnati o meno; se esistono ipotesi di reato per le percosse ricevute dal cittadino straniero…..N. H. ancora ricoverato presso l’ospedale di Palermo e per l’operatore umanitario A. G.  colpiti da ignoti nell’isola di Lampedusa, nei giorni successivi al rogo nella struttura di Contrada Imbriacola.

Primi firmatari: Fulvio Vassallo Paleologo, Tullio Prestileo, Anna Bucca, Zaher Darwish, Pietro Milazzo, Franck Juckert, Judith Gleitze,