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Nuova normativa espulsioni – Revoca della condanna (art 14, co 5 ter) precedente il 24/12/2010

a cura dell'Avv Matteo Megna

Come noto l’importante sentenza della Corte di Giustizia El Dridi, pronunciata il 28.4.2011, ha comportato decisive novità ed indispensabili modifiche al globale assetto normativo in materia di procedure esecutive delle espulsioni di cittadini extra-UE.

La Corte di Giustizia ha tra l’ altro stabilito che “gli Stati membri devono procedere all’allontanamento mediante le misure meno coercitive possibili” (punto 39) e che “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo […] una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5‑ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti” (punto 58).

Tale sentenza, muovendo da rilievi più che ragionevoli, ha – in buona parte – “scardinato” quella spirale criminogena che aveva finito per oberare i tribunali italiani con il famigerato “articolo 14, comma 5-ter”, ovvero il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore, arginando il corto circuito espulsione-allontanamento ineseguito (con arresto e relativo processo)-permanenza irregolare -nuova espulsione-nuovo allontanamento ineseguito (con nuovo arresto e nuovo processo) e così via.

L’ordinanza in commento, pronunciata a seguito di istanza del difensore, riflette il potere-dovere del Giudice di revocare il provvedimento di condanna ove la norma in virtù della quale il cittadino ha subito una condanna è successivamente venuta meno.

Tale effetto scaturisce nel caso di: a) abrogazione b) dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Sebbene il Tribunale riconosca che non si versi in alcuna delle 2 ipotesi, lo stesso ha ritenuto di applicare estensivamente la revoca, richiamando una giurisprudenza (Cass. Pen., 21579/2008) che ha ritenuto la norma comunitaria applicabile in virtù del generale principio stabilito dall’art. 2 comma 2 c.p. (“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”) in quanto più favorevole.

In altre parole, conformandosi all’orientamento dominante (Tribunale di Ravenna, 9 maggio 2011; Cons. Stato (Ad. Plen.), 10-05-2011, n. 8; Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-04-2011) 20-05-2011, n. 20130), si arriva ad una “sostanziale abolitio criminis” pur in assenza di una formale abrogazione di norme.

I cittadini stranieri potranno così richiedere la revoca della condanna subìta, anche allo scopo di cancellarne l’iscrizione sul casellario giudiziale.

Ordinanza del Tribunale di Roma del 25 luglio 2011