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Europa – Libro Verde sul diritto al ricongiungimento familiare

di Alessandro Fiorini

Il 15 novembre la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica (“Libro Verde”) sul diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.

La Commissione, nell’introduzione al Libro Verde, sottolinea come la Direttiva 2003/86/CE, che fissa le condizioni dell’esercizio del diritto in questione, sia stata criticata da ONG e mondo accademico perché stabilisce un basso livello di armonizzazione. Dal canto loro, alcuni Stati hanno introdotto regole restrittive e hanno richiesto una modifica della Direttiva che permetta di aggiungere ulteriori condizioni al ricongiungimento familiare.
Nella sua valutazione del 2008 sull’applicazione della Direttiva, la Commissione concludeva che il testo in vigore lascia agli Stati membri troppo margine di manovra.

Con la pubblicazione del Libro Verde, la Commissione vuole dunque lanciare un dibattito pubblico sul ricongiungimento familiare, a cui invita a partecipare tutti gli interessati (istituzioni europee, autorità nazionali, regionali e locali, ONG, società civile,…), che possono rispondere alle domande avanzate entro il 1 Marzo 2012.

Per quanto riguarda nello specifico i temi che più ci interessano, si segnalano soprattutto i punti 4.1 e 4.2:
– punto 4.1: Esclusione dei beneficiari di protezione sussidiaria:la Direttiva in vigore non si applica (art. 3 § 2 lett. c) a questa categoria di persone. La Commissione ricorda come il Programma di Stoccolma fissa l’obiettivo di stabilire uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale. E’ dunque necessario avvicinare i diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria a quelli dei rifugiati. (Su questo si segnala anche il testo di modifica della Direttiva Qualifiche in via di approvazione). La domanda della Commissione su questo punto riguarda pertanto l’opportunità di estendere l’applicazione della Direttiva ai beneficiari di protezione sussidiaria e, nel caso, di applicare anche a loro il regime più favorevole previsto per i rifugiati, che sono esentati dal requisito di possedere un certo reddito, un alloggio idoneo, un’assicurazione sanitaria.
– Punto 4.2: Altre domande collegate al tema dell’asilo: la Direttiva attualmente in vigore prevede la possibilità per gli Stati di limitare l’applicazione del regime più favorevole di cui sopra per i rifugiati ai casi in cui: – la famiglia fosse già esistente prima dell’ingresso in uno Stato membro; – la domanda per il ricongiungimento familiare sia fatta entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato. Secondo la Commissione, ciò non tiene sufficientemente conto della condizione particolare dei rifugiati. La domanda pertanto riguarda l’opportunità o meno di continuare a concedere queste possibilità agli Stati. La Commissione chiede anche se si dovrebbe concedere il ricongiungimento familiare a una rosa più ampia di familiari che siano a carico dei rifugiati.