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Genova – Impossibile l’estradizione se le pene configurano violazione dei diritti umani fondamentali

a cura di Elena Fiorini

Con una interessante decisione, la Corte di Appello di Genova ha ritenuto
la non sussistenza delle condizioni per l’estradizione verso la Repubblica Ucraina, sulla base dell’art.698, c.2 c.p.p. che prevede che non possa
disporsi l’estradizione se vi è motivo di ritenere che la persona possa essere
sottoposta a pene che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali
.

La Corte di Appello di Genova ha fondato la propria decisione sul fatto che, per il reato di furto, contestato nel caso di specie, il codice penale ucraino prevede, tra le pene, anche i lavori forzati (espressamente vietati dall’art.2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali) e sulle numerose decisioni, anche recenti, della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, che hanno condannato l’Ucraina per trattamenti inumani e degradanti all’interno di istituti di detenzione, nonché sui rapporti annuali di Amnesty international sull’Ucraina.

Sentenza della Corte di Appello di Genova del 30 ottobre 2011