Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa in data 18 novembre 2011, ha accolto il ricorso di un cittadino egiziano transessuale contro la decisione del Questore di Milano che gli negava, nonostante il positivo parere della competente Commissione territoriale, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La decisione appare rilevante per la chiarezza con cui limita la discrezionalità del questore, in sede di rilascio dei permessi in questione, laddove le esigenze di carattere umanitario siano già state vagliate dall’autorità amministrativa a ciò preposta, in questo caso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Tribunale di Roma richiama, inoltre, l’Amministrazione dell’Interno al principio dell’assoluta inderogabilità dell’art.3 CEDU che, come noto, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, vieta senza eccezione alcuna l’allontanamento dello straniero verso paesi in cui questo possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti .
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che l’interessato, in caso di rimpatrio in Egitto, avrebbe corso il rischio di subire tali trattamenti per le gravi persecuzioni e discriminazioni di cui sono vittime in quello Stato le persone omosessuali e transessuali .
In base a questo principio, nonostante le gravi condanne penali subite in Italia, il Tribunale ha deciso che il cittadino straniero avesse diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Permesso umanitario – Limitati i poteri della Questura a seguito di parere positivo della Commissione
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino egiziano che, transessuale, sarebbe stato esposto a trattamenti inumani e degradanti se allontanato
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