Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

(11A16810) (GU n. 304 del 31-12-2011 )

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE < di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia» e, in
particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e 14-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15
luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di
riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della
sua trasformazione in societa’ per azioni, a norma degli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre
2002 e’ stato trasformato in societa’ per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme all’Entrata e la riassegnazione alle unita’
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con
particolare riferimento ai finanziamenti dell’Unione europea, ai
sensi dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi, come modificato dal successivo
regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008, recante «Modello
uniforme per i permessi di soggiorno nell’Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4
agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo
sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso
rendiconto»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del 3 agosto
2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alla carta di soggiorno»;
Visto l’art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n.
43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l’art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che, tra
l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un
importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e
spedizione del documento, nonche’ per la manutenzione necessaria
all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalita’ di riscossione dei documenti
elettronici siano determinati con decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto col Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, in data 4 aprile 2006, recante
«Determinazione dell’importo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in
data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 12 ottobre 2005, con
il quale e’ stato stabilito l’importo dell’onere a carico
dell’interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di soggiorno nell’ambito della convenzione, stipulata ai sensi
dell’art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra il
Ministero dell’interno e Poste italiane S.p.A.;
Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009 tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione
degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi
di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l’altro, che tali
servizi sono compensati con un importo pari ad € 0,50, aggiuntivo
rispetto all’importo del pagamento;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7-vicies quater, sesto comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e’ escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e, quindi, anche il costo dei servizi che
Poste italiane S.p.A. dovra’ fornire in base alla menzionata
convenzione non dovra’ gravare sull’Erario;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;

Decreta:

Art. 1

Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell’art. l , comma 22, lett. b) della legge 15 luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta’ superiore ad
anni diciotto e’ determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di
soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di
soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno del 4 aprile 2006, gia’ posti a carico dello straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche’
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell’interno del
12 ottobre 2005.

Art. 2

Importi dovuti e modalita’ di versamento

1. Oltre all’importo spettante tra quelli di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente art. 1, e’ dovuta dai richiedenti la somma di
euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa,
relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il
permesso di soggiorno elettronico.
2. Il contributo di cui all’art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».

Art. 3

Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non
trovano applicazione nei confronti di:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio
nazionale di eta’ inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all’art. 29, comma 1, lett b) del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per
ricevere cure mediche, nonche’ loro accompagnatori, secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita’.

Art. 4

Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno
e’ istituito, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese
connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in
posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza.
2. Con le modalita’ previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento
elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al
precedente comma 1.
3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all’art. 1, e’ riassegnata ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’interno, come segue:
40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle
attivita’ di competenza degli Sportelli unici;
30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta’ civili e
l’immigrazione per l’attuazione del Regolamento sull’Accordo di
integrazione previsto dall’art. 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.

Art. 5

Modalita’ e procedure per il riversamento delle somme all’entrata
dello Stato

1. A valere sulle disponibilita’ affluite, ai sensi del presente
decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all’Entrata
dello Stato, con imputazione:
al capitolo 3354, art. 1 – Capo X -, per quanto riguarda
l’importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;
al capitolo 2439, art. 22 – Capo XIV – per quanto concerne le
somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al
Ministero dell’interno.
2. A seguito dei predetti riversamenti all’Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministero dell’interno.
Il presente decreto sara’ registrato a norma di legge, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera’ in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell’interno
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,
Economia e finanze, foglio n. 52