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Venezia – Lettera alla Coges: fuori dal porto o dentro solo cambiando il sistema dei respingimenti

dalla Rete di Associazioni Tuttiidirittiumanipertutti

All’attenzione del Responsabile area immigrazione della Coges, Renato Mingardi

Gentile Responsabile,
Ci rivolgiamo alla vostra cooperativa che da anni lavora nell’ambito dell’immigrazione e dell’asilo sul territorio veneziano perché sappiamo che da qualche settimana avete preso servizio all’interno del porto di Venezia in sostituzione del Consiglio Italiano Rifugiati.

Nel 2008 scrivemmo una lettera non troppo dissimile da questa, in cui chiedevamo alle associazioni raggiunte da una missiva della Prefettura che invitava a partecipare al bando per l’attivazione del servizio di accoglienza interno al porto di Venezia, di astenersi dal partecipare, oppure, quanto meno, di voler subordinare la loro partecipazione ad alcune precise richieste che avrebbero reso la loro presenza al porto eticamente più sostenibile.

Quattro anni fa ciò che accadeva al porto di Venezia, come negli altri porti dell’Adriatico ai danni dei migranti intercettati dalla polizia di frontiera era ancora poco noto. Oggi, invece, fonti autorevoli e numerosi rapporti d organizzazioni indipendenti, oltre che testimonianze dirette, film, trasmissioni televisive, articoli di giornale, hanno documentato in maniera incontrovertibile la brutale realtà dei respingimenti “con affido al comandante” verso la Grecia.

La modalità con cui tali respingimenti vengono effettuati, è innanzitutto contestabile anche dal punto di vista giuridico.
Essi vengono infatti posti in essere sulla base di un accordo bilaterale del 1999 che è gerarchicamente inferiore alla normativa comunitaria e di tutela dei diritti umani e, nello specifico, violano:

Il diritto alla difesa e il diritto di ricorso individuale tutelati dagli articoli 13 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

Il divieto di espulsioni collettive (nelle quali vanno ricomprese anche i casi di respingimento) sancito dall’art. 4 del protocollo 4 allegato alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, oltre che dall’art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
Gli standard generali dettati dal Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d’Europa, che prevedono ad esempio che il personale che si occupa di trattenimento ed espulsione dei migranti sia selezionato con cura e abbia formazione adeguata, che ogni persona sia informata dei propri diritti senza ritardo e in una lingua comprensibile, che abbia accesso a un avvocato e a un medico e sia posta nella condizione di informare una persona di loro scelta, che vi siano dei sistemi di controllo interni ed esterni e che ogni operazione di allontanamento ed espulsione sia documentato in modo accurato e vi sia un fascicolo completo per ciascuna.

Rispetto alla normativa Ue, inoltre i respingimenti violano:

L’art. 13 del Regolamento n. 562 del 15 marzo 2006 (codice frontiere Schengen) che pretende che ogni respingimento sia disposto con provvedimento scritto e motivato, avverso il quale sia possibile proporre ricorso secondo il modello allegato al Regolamento stesso .
Le garanzie poste dai parametri del Regolamento CE 343/2003 (cosiddetta Convenzione di Dublino II) secondo la quale, anche laddove fosse la Grecia lo stato competente all’analisi di una eventuale richiesta di asilo, il richiedente dovrebbe comunque inoltrare tale richiesta in Italia e solo in un secondo momento l’unità Dublino dovrebbe valutare l’eventualità del suo trasferimento.
La direttiva Ue 2005/85/CE sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato che impone il diritto a un accesso effettivo alle procedure d’asilo ed esclude qualunque potere discrezionale degli operatori di polizia nel valutare la di una richiesta di asilo presentata da un immigrato giunto irregolarmente in frontiera (recepita nel decreto legislativo 25 del 2008).

Ma al di là del fatto che i migranti chiedano o meno asilo politico, i respingimenti con affido al comandante dai porti dell’Adriatico verso la Grecia semplicemente non dovrebbero avere luogo in quanto apertamente in contrasto con la tutela dei diritti umani fondamentali.

Il principio che vieta il respingimento in frontiera di quelle persone che rischiano nel paese di transito, o nel paese di provenienza, in caso di un successivo “refoulement”, trattamenti inumani e degradanti o minacce alla vita e alla libertà. (art.. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, recepito nell’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo).

La Grecia non è infatti classificabile come un paese terzo sicuro per i migranti respinti, e nessuno di essi dovrebbe esservi rimandato, chieda o meno asilo politico in Italia (vedi Raccomandazione Acnur del 15 Aprile del 2008i; Appello del Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, Hammarberg al governo greco del febbraio del 2009, i numerosi rapporti di Amnesty International e di altre organizzazioni internazionali, ma soprattutto la Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, il 21 gennaio 2011, ha condannato il Belgio per avere consegnato un cittadino afghano alla Grecia, primo stato di ingresso nell’area Dublino, violando l’articolo 3 della Convenzione che vieta i trattamenti disumani e degradanti, nonché gli articoli 13 ( diritto ad un ricorso effettivo) e 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze CEDU) della stessa Convenzione. La Corte ha anche condannato la Grecia per le gravi violazioni relative al trattamento dei richiedenti asilo e dei migranti e ha stabilito misure per indennizzare il ricorrente.
Saprete che la stessa Corte sta in questo momento giudicando anche l’Italia dopo che, nel 2010, 37 migranti respinti dai porti italiani e da noi ritrovati a Patrasso hanno avuto modo di inoltrare un ricorso.

Il fatto che dichiaratamente centinaia di persone l’anno vengano invece respinte verso i porti di Patrasso, Igoumenitsa o Corinto rende pertanto il porto una zona di violazione costante del diritto e dei diritti.
In questo senso, come ha dimostrato la scelta del Servizio Immigrazione del Comune di Venezia che nel 2008 ha abbandonato il suo ruolo all’interno del porto in affiancamento al Cir, intervenire all’interno di queste dinamiche di per sé irregolari svolgendo un ruolo realmente umanitario non risulta possibile.

Ciò risulta tanto più vero dal momento in cui il servizio che voi avete accettato di svolgere risulta essere attivo, come già lo era nel caso del Cir, solo in determinate ore e in determinati giorni, esclusi ad esempio il sabato e la domenica, e non è quindi chiamato a intervenire ogni qual volta venga intercettato un migrante all’interno del porto.

I vostri operatori, inoltre, non hanno accesso a bordo delle navi e intervengono quasi sempre su chiamata della polizia di frontiera.
Il Consiglio italiano rifugiato dichiarava ad esempio come nel 2008, a fronte di 850 migranti respinti dal porto di Venezia, avesse avuto la possibilità di incontrare solamente 110 persone. Abbiamo fondate ragioni per affermare che ad oggi queste percentuali non siano sensibilmente cambiate.

Ma anche qualora il servizio preposto alla tutela dell’asilo all’interno del porto venisse realmente messo nelle condizioni di incontrare i migranti intercettati, come sembra essere avvenuto lo scorso 30 gennaio in occasione di un cosiddetto “sbarco di massa”, quale ruolo si trova a svolgere realmente?

Risponde alla vostra etica professionale il fatto di accettare di “intervistare” in poche ore più di 50 persone arrivate sul suolo italiano dopo decine di ore di viaggio in condizioni proibitive dedicando a ciascuna di esse alcuni minuti per stabilire questioni di vita o di morte (la loro vita e la loro morte) come quelle relative alla loro volontà di chiedere o meno asilo?

È evidente che in queste condizioni è quasi sempre solo chi appare visibilmente minorenne a riuscire a essere “selezionato” e a non essere rimandato in un paese che infligge trattamenti inumani e degradanti.

Risponde alla vostra etica professionale il fatto di partecipare indirettamente al respingimento di chi non appare visibilmente minorenne o di chi, in queste circostanze, non ha voluto o non ha saputo chiedere asilo?

Sapete che questi migranti vengono da quel momento in poi affidati al personale delle navi greche, e, quindi, posti quasi sempre in celle di ferro senza bagno, dove restano per decine di ore spesso senza cibo né acqua prima di finire dentro la gabbia che si trova al porto di Igoumenitsa o nel container del porto di Patrasso? Sapete in che condizioni si trovano poi a vivere in Grecia quando non vengono deportate verso la Turchia e da lì, come molte volte succede, rimandate ancora indietro in paesi ancora più pericolosi?

Eppure voi, che avete accolto per anni minori e richiedenti asilo che hanno affrontato questo viaggio e che prima di entrare a Venezia sono stati respinti più volte, dovreste avere avuto la possibilità di ascoltare molti di questi racconti.

Proprio alla luce della vostra importante esperienza ci auguriamo che non cederete alla tentazione di risponderci semplicemente, come fanno a volte alcune cooperative che gestiscono i centri di identificazione e di espulsione, che in fondo, in situazioni del genere, è “meglio esserci che non esserci”. Sarebbe davvero troppo semplicistico rispetto a un contesto complesso come quello del porto di Venezia.

Pur essendo quindi per noi molto difficile comprendere la vostra partecipazione al bando di gara, la vostra presenza all’interno del porto, il ruolo che avete scelto di assumere, vi chiediamo almeno, però, di subordinare la vostra partecipazione al servizio operante alla frontiera del porto di Venezia, ad alcune semplici ed elementari richieste da porre all’attenzione della Prefettura e dell’autorità portuale, il cui ottemperamento diventi conditio sine qua non per la vostra presenza:

1 – Il rispetto completo e pedissequo della normativa vigente, interna e internazionale che tutela la figura dei migranti e dei richiedenti asilo e l’ordine gerarchico che esiste tra questa normativa secondo il quale l’accordo bilaterale con la Grecia deve essere subordinato alle direttive europee e agli altri testi comunitari nonché alla Convenzione di Ginevra del 1951.

2- La certezza, di conseguenza, che il servizio di accoglienza al Porto di Venezia, da chiunque sia gestito, venga messo in condizioni di operare e svolgere pienamente le proprie funzioni per le quali è già finanziato dal Ministero dell’Interno. Concretamente, ciò significa che gli operatori del suddetto servizio abbiano la possibilità reale, oltre che il dovere, di incontrare ogni singolo migrante o potenziale richiedente asilo che venga intercettato dalla polizia di frontiera a bordo delle navi, all’interno del porto o nelle immediate vicinanze dello stesso.

3- La presenza degli operatori del servizio di accoglienza anche a bordo delle navi che arrivano poiché è molto più facile che i migranti e i richiedenti asilo, che hanno molto spesso alle spalle una storia di abusi e violenze da parte della polizia dei paesi di provenienza o di transito, si palesino al personale civile e a degli interpreti che possano comprenderli, piuttosto che a del personale in divisa che peraltro non può e non deve per legge avere alcuna competenza atta ad interpretare i loro bisogni e la loro condizione.

4- L’operatività del servizio di accoglienza al porto in tutti i giorni e in tutte le ore in cui arrivano le navi dalla Grecia e per la durata dell’intera loro permanenza in banchina , e questo per il banale motivo che è illegale, oltre che ingiusto, subordinare il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali delle persone agli orari di ufficio di uno sportello o alla cadenza delle festività lavorative.

Ci sembra davvero che, senza prendere pubblicamente posizione rispetto a questi nodi problematici, lavorare all’interno del porto di Venezia non possa che rappresentare una forma di collaborazione diretta nella violazione dei diritti fondamentali di centinaia di persone ogni anno.

In attesa di un vostro riscontro,
restiamo a vostra disposizione per ogni dubbio o richiesta di chiarimento

La rete di associazioni veneziane Tuttiidirittiumanipertutti