Il Tribunale di Roma, riconfermando un orientamento già chiaramente espresso in precedenza, con il decreto del 10 marzo 2012 ha ribadito che, nel caso di invio degli atti dalla Commissione Territoriale alla Questura, per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 32 comma 3 D.lgs 25/08, al Questore non rimane alcuna discrezionalità neppure nel valutare la pericolosità sociale del cittadino straniero.
Quest’ultimo non può essere espulso a prescindere dagli eventuali reati commessi. Al Questore rimane esclusivamente la possibilità di valutare la possibilità di respingere il cittadino verso un altro stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
In altri termini, si ribadisce come non esistano ragioni di ostatività nel rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all’art. 32 comma 3 Dlgs 25/08.