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Tassa sui permessi – Si paga anche per il duplicato, il permesso ai familiari dei rifugiati ed in caso di diniego

Nessuna utile istruzione operativa. Solo indicazioni negative

Era attesa da tempo la circolare del Ministero dell’Interno che doveva chiarire alcuni dubbi operativi e non solo relativi al complicato e oneroso esborso del contributo sul rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno introdotto con il pacchetto sicurezza del 2009 e successivamente regolamentato dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dello scorso 6 ottobre 2011. E’ arrivata, ma con essa sono arrivate solo notizie negative e non invece le istruzioni attese per rendere almeno meno complicati i già fastidiosi ed ingiusti adempimenti connessi al contributo per i titoli di soggiorno.

Il Viminale, con la circolare del 2 aprile ha diffuso le indicazioni ricevute in merito alla questione dal parte del Ministero dell’economia.

Secondo il Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato la richiesta di dubplicato del permesso di soggiorno sarebbe soggetta al pagamento del contributo non essendo questo tipo di istanza espressamente prevista dalla normativa. L’emissione del duplicato infatti si configurerebbe in realtà come un nuovo rilascio, come si evince anche dal numero diverso assegnato al titolo.
Il Ministero precisa poi che il pagamento sarà in ogni caso proporzionato al periodo di residua validità del permesso, ma non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di calcolo del contributo.

Uno degli aspetti più controversi della circolare riguarda la precisazione secondo cui il rilascio del permesso di soggiorno al familiare maggiorenne del titolare della protezione internazionale sarebbe soggetto al pagamento del contributo.
Secondo il Ministero la norma non consentirebbe una lettura estensiva dei casi di esenzione ed imporrebbe invece una interpretazione tassativa dell’elenco degli esoneri.
L’indicazione, che ricordiamo essere un mero ordine di servizio non avente valore normativo, appare assolutamente contraria alle disposizioni di legge in vigore.
Infatti il decreto legislativo n. 251 del 2007, con cui l’Italia ha recepito la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione della qualifica del rifugiato, all’art 22, prevede espressamente che “i familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale abbiano i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status”, aggiungendo al comma successivo che “ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30″. La formulazione della norma non sembra lasciare dubbi: non vi è alcuna discrezionalità da parte dell’amministrazione. Non è un caso che neppure per il ricongiungimento familiare siano richiesti requisiti.
Così come per i familiari dei titolari della protezione internazionale, il problema dell’interpretazione tassativa dei casi di esenzione, potrebbe avere effetti negativi su una diversa categoria di stranieri tutelati dall’art. 19 e quindi inespellibili. Si tratta dei titolari di permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle donne in stato di gravidanza ed al padre del nascituro. Anche in questo caso il rilascio del permesso di soggiorno non è conseguente ad una “ordinaria richiesta” degli interessati ma appare piuttosto come la conseguenza diretta di un diritto di soggiorno già generatosi e già tutelato dalla normativa.
Sul punto il Ministero tace.

La circolare del Viminale contine poi una ulteriore indicazione che appare piuttosto come una beffa nei confronti degli stranieri. Secondo il Ministero il contributo sarebbe dovuto anche in caso di diniego del permesso di soggiorno. Chi cioè si sarà dovuto accollare la spesa e si sarà visto negare il rinnovo, non potrà neppure vedersi rimborsare le somme sborsate per un permesso mai ricevuto.
Ma è la motivazione che ha spinto a dare questa indicazione a suonare come un vero e proprio schiaffo nei confronti di chi da anni è costretto a subire le disfunzioni del sistema dei rinnovi ed a subire le vessazioni ed i ricatti a cui il sistema incentrato sui permessi di soggiorno costringe.
Per il Ministero il contributo sarebbe un corrispettivo versato in relazione ad un servizio reso dall’amministrazione allo straniero.

Permangno tutti i dubbi che già nelle diverse riunioni territorioli tra gli uffici immigrazione delle Questure e le associazioni di categoria sono emersi.

Secondo le Questure i “bollettini” per il versamento del contributo (con relativa scelta della somma di 80, 100 o 200 euro) dovrebbero essere compilati dagli operatori dei patronati firmatari del protocollo di intesa nonostante tale indicazione non sia contenuta in alcuna circolare.
Spesso infatti le istanze vengono inviate attraverso il sistema postale senza il preventivo pagamento.
Secondo le Questure le eventuali richieste di integrazione delle somme previste sospenderebbero l’istruttoria costringendo gli stranieri ad attendere tempi più lunghi per il rilascio del titolo.
Ma gli operatori si troverebbero in questo modo a dover decidere la somma da far versare allo straniero, magari aspirando legittimamente ad un rilascio di un permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno, (e quindi indicando un versamento di 100 euro) per poi scoprire che allo stesso viene rilasciato un permesso di durata inferiore avendo pure sborsato una cifra maggiore.
E’ utile ricordare e denunciare in questo caso una prassi seguita da molte questure che rilasciano, nonostante la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, permessi di soggiorno della durata di un anno.

Sarebbe invece sufficiente prevedere un versamento standard di euro 80, comunicando allo straniero la somma da integrare in relazione alla durata prevista del permesso, in sede di consegna della documentazione cartacea e di fotosegnalamento per poi consegnare la ricevuta di versamento delle somem mancanti al momento della consegna del permesso. in questo modo il meccanismo verrebbe certamente fluidificato e soprattutto gli uffici immigrazione sarebbero costretti ad una maggior trasparenza e ad una minor arbitrarietà in sede di rinnovo dovendo comunicare già al momento della presa visione della documentazione la durata del permesso che verrà rilasciato.

Ma di razionalità, giustizia e rispetto verso gli stranieri, i governi, prima e dopo l’introduzione dell’odioso balzello, non sembra proprio volerne sapere.

Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa

Circolare del Ministero dell’Interno prot. 2665 del 2 aprile 2012
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze d 21324 del 20 marzo 2012