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Corte di Giustizia Europea – Iniquità dei costi per il permesso di soggiorno

È pacifico che gli Stati membri possono subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno al pagamento di contributi e che, nel fissare l’importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale. Tuttavia, il potere discrezionale concesso agli Stati membri a tale riguardo non è illimitato. Infatti, questi ultimi non possono applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e, pertanto, da privare quest’ultima del suo effetto utile.”

La sentenza C508/10 della Corte di Giustizia Europea, analizzando il caso olandese, apre uno squarcio significativo sul modus operandi di buona parte dei governi europei nella gestione dei fenomeni migratori. La Corte, nel dispositivo finale, rileva infatti che l’alto costo che lo straniero deve sopportare per vedersi rilasciare il permesso di soggiorno è incompatibile con la Direttiva 2003/109/CE che prevede di di non scoraggiare i cittadini di Paesi terzi dall’esercitare il proprio diritto di soggiorno.

La Corte di Giustizia Europea rileva che, con la richiesta di un contributo di € 201 per il rilascio agli stranieri e ai loro familiari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i Paesi Bassi hanno imposto ai richiedenti una spesa eccessiva ed iniqua.

La situazione in Italia è similare, e poco tempo fa lo stesso governo italiano si è reso indisponibile a rivedere i contributi richiesti per il rilascio del documento di soggiorno.

La situazione italiana prevede infatti dal 30 gennaio 2012, i nuovi contributi sui permessi di soggiorno, i quali ammontano a:
– 80 euro per ogni permesso rilasciato o rinnovato per un periodo inferiore a 1 anno;
– 100 euro per ogni permesso rilasciato o rinnovato per un periodo compreso fra 1 e 2 anni;
– 200 euro per ogni permesso rilasciato o rinnovato per un periodo superiore ai 2 anni;
a cui si aggiungono il costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro), l’imposta di bollo e le spese per l’invio della raccomandata assicurata contenente l’stanza di rilascio o rinnovo.

La posizione del governo italiano, così come quello dei Paesi Bassi, è quindi in netto contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva 2003/109/CE.

Sentenza della Corte di Giustizia C508/10 del 26 aprile 2012
Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi.
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare – Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti – Natura sproporzionata – Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno.
Causa C-508/10.