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Espulsione – Il Giudice di Pace di Bologna assolve per mancata traduzione

Primi effetti della Sentenza con cui la Cassazione ha invertito l'orientamento decennale della giurisprudenza

A seguito della sentenza n. 3678/2012 della Corte di Cassazione in materia di traduzione dei provvedimenti di espulsione, pubblichiamo la prima giurisprudenza di merito che segue esattamente le indicazioni interpretative impartite dallo stesso giudice di legittimità.
Con questa pronuncia la Corte ammette l’uso della lingua veicolare (inglese, francese o spagnolo) solo laddove sia ritenuta “impossibile” la traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’espellendo.
Detta impossibilità è considerata plausibile solo per l’indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua (prestampato plurilingue) oppure per l’inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Con sentenza n. 406/2012 quindi il Giudice di Pace di Bologna, nell’ambito del giudizio di accertamento della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 14, c.5-ter D.L.vo n. 286/98, coglie espressamente il senso e le intenzioni di questo importante revirement giurisprudenziale.

Va detto in primo luogo che il giudice di merito ha affrontato la questione incidentalmente, nel contesto di un giudizio penale, dichiarando l’ illegittimità dell’atto amministrativo presupposto della fattispecie d’inosservanza.
Il caso di specie risulta emblematico per il suo carattere diffuso: un cittadino moldavo veniva accompagnato presso gli Uffici dell’Autorità di P.S. (C.O.T.) per una segnalazione di polizia ed, in quelle circostanze, era accertata la presenza di un precedente decreto di espulsione con contestuale ordine di allontanamento.
Emergeva dagli atti acquisiti che entrambi i provvedimenti venivano tradotti in lingua inglese per l’attestata ”impossibilità” di reperire l’interprete.

Inoltre, mancava anche la scheda relativa alla scelta da parte dello straniero della lingua veicolare che andrebbe effettuata al fine di sottoporlo all’intervista prevista dalla direttiva comunitaria 115/2008/CE c.d. Direttiva rimpatri.
Dal verbale di identificazione risultava che l’imputato non comprendeva la lingua italiana.

Secondo il Giudice di Pace “alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3678/2012 non si rinvengono elementi per un giudizio di responsabilità penale in capo all’imputato” che per questo deve essere assolto.

Il Giudice penale – osserva lo stesso – in questa sede deve innanzitutto procedere all’accertamento della legittimità dell’ordine del Questore, atto presupposto all’accertamento del reato,” operando il medesimo giudizio che prenderebbe avvio con il ricorso allo stesso provvedimento di espulsione.

Nel caso di specie, seguendo le indicazioni della Cassazione sul punto, il Giudice ha ritenuto illegittimo l’atto amministrativo per l’assenza della traduzione in lingua moldava, oltreché per la violazione delle garanzie relative alla scelta della lingua veicolare non essendoci agli atti la prova della formale scelta effettuata.

Dalla lettura della motivazione si osserva che “la lingua moldava non può ritenersi (una) lingua rara propria di una minoranza etnica, essendo peraltro il flusso dei moldavi ben presente nel nostro territorio nazionale”.
Quindi, dato che il contenuto del provvedimento appariva ben tipizzato, non era plausibile che non fosse stato possibile reperire un ‘formulario a stampa’, non occorrendo l’ausilio di un interprete al fine di predisporre la personalizzazione della traduzione.

Pertanto, una volta disapplicato il provvedimento di espulsione illegittimo, il Giudice ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Sentenza del Gdp di Bologna n. 406 del 3 aprile 2012
Espulsione – I provvedimenti vanno tradotti. La Cassazione cambia rotta sul principio di impossibilità a tradurre

Pietro Fanesi