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Tribunale di Trieste: Discriminatoria e contraria alla libera circolazione l’anzianità di residenza per l’accesso al ‘fondo locazioni’ prevista dalla legislazione regionale del FVG

Il giudice di Trieste ordina il risarcimento del danno per quattordici famiglie rumene che erano state escluse dalla graduatoria.

Una nuova ordinanza del Tribunale di Trieste va a sottolineare il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell’Unione europea della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di prestazioni di welfare, in vigore fino alle modifiche intervenute cn la l.r. FVG n. 16/2011 e che era fondata sul requisito di anzianità di residenza. Con l’ordinanza dd. 24 novembre 2012 (R.G. 64/2012), il giudice del Tribunale di Trieste ha dichiarato la natura discriminatoria del comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione FVG nell’indire nell’aprile 2010 un bando di concorso per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti dall’art. 12 della L.r. del FVG n. 6/2003, subordinandoli ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 della legge regionale fvg n. 18/2009.

Per quattordici dei diciassette ricorrenti di nazionalità rumena, il giudice di Trieste ha accolto il ricorso riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento dell’Unione europea, in quanto è contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell’UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria).

Il giudice ha accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi, così come più volte sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, in quanto l’unica finalità obiettiva addotta dal legislatore regionale, quella del contenimento della spesa pubblica, non può legittimare la limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice ha concluso che il Comune di Trieste e la Regione FVG sono tenuti, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria per l’applicazione del criterio discriminatorio.

Sebbene il bando per l’assegnazione dei contributi sia stato indetto dal Comune di Trieste, il giudice ha riconosciuto pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione perpetrata, in qualità di ente amministratore coinvolto nel procedimento. Questo in quanto la Regione FVG non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della propria normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo. Di conseguenza, la Regione Friuli-Venezia Giulia e’ stata condannata ai sensi dell’art. 2 ultimo comma della direttiva n. 2000/43/CE che assimila all’atto discriminatorio anche l’ordine di discriminare. Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia sono state condannate pure al pagamento delle spese legali.

Si ricorda che anche a seguito di pronunce di diversi tribunali locali del FVG, nonché di un procedimento di infrazione del diritto UE che era stato aperto dalla Commissione europea, il legislatore regionale del FVG, con la l.r. n. 16/2011 ha mutato la propria normativa in materia di welfare, sostituendo il requisito di anzianità di residenza decennale ai fini dell’accesso al ‘fondo locazione’, così come di altre provvidenze, con un requisito di anzianità di residenza di due anni nel territorio della Regione FVG per i cittadini italiani, di altri Stati membri UE e di Stati terzi protetti dal diritto UE (lungo soggiornanti, rifugiati ), unitamente ad un requisito di soggiorno quinquennale in Italia per gli altri cittadini di Stati terzi non membri dell’UE. Il Governo italiano aveva impugnato tale normativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ma quest’ultima recentemente, nel corso dell’udienza tenutasi il 6 novembre scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato tardivamente (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2451&l=it).

Ordinanza del Tribunale di Milano – sez. Civile – n. 64 del 24 novembre 2012